La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22693 del 8 novembre 2016 interviene in tema di motivazioni, in linea con l’interpretazione finora resa in materia dalla Suprema Corte con specifico riferimento alla tecnica della motivazione per relationem,  contenuta nella sentenza. Per i giudici di legittimità la sentenza di appello della Commissione tributaria regionale non deve contenere motivazioni generiche ed apodittiche da non far trasparire se il giudice abbia realmente esaminato le richieste del ricorrente, poichè in tal modo diventa impossibile individuare l’oggetto della decisione e delle ragioni su cui si basa il dispositivo e non si può ritenere che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta mediante l’analisi e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di impugnazione. (il principio di diritto, relativo all’obbligo di motivazione, confermato anche il altre occasioni ed in materia diverse vedasi Cassazione sez. lavoro sentenza n. 684/2014)

La decisione risulta di particolare rilievo in quanto si occupa di definire il contenuto della sentenza che consenta di considerare la medesima come motivata. Possiamo quindi prendere i principi a riferimento come regole minime da rispettare a pena di nullità delle stesse sentenze.

La vicenda ha riguardato un contribuente che impugnava un atto impositivo emesso per maggiore IRPEF innanzi alla Commissione Tributaria che sia in primo che in secondo grado non accoglieva le doglianze del ricorrente confermando la la legittimità di un avviso di accertamento. Il contribuente impugna la decisione dei giudici della CTR in Cassazione e tra le motivazioni, il ricorrente, si duole della omessa ed apparente motivazione della CTR.

Gli Ermellini precisano che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

Nel caso di specie i giudici della CTR si erano limitati ad affermare che la commissione provinciale si era espressa con “ampia ed esauriente motivazione”,  pertanto per i giudici del palazzaccio la sentenza  della Commissione Tributaria Regionale motivata con la mera adesione alla motivazione della sentenza di primo grado è da considerare affetta da nullità per violazione digli arti. 36 e 61 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Ciò atteso che, con tale modalità resta impossibile la ricostruzione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Non può infatti ritenersi, da una espressione sintetica di adesione, che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.