Con l’ordinanza n. 22106 del 31 ottobre 2016 la Corte di Cassazione interviene in tema di proposizione di ricorso ha affermato che la mancata attestazione di conformità del ricorso tributario rispetto all’originale notificato all’Ufficio non causa alcuna inammissibilità e precisato che a medesime conclusioni possa giungersi anche qualora il ricorso sia carente di una pagina e purchè ciò derivi da mera incompletezza materiale. Per i giudici del palazzaccio la sanzione della inammissibilità deve trovare applicazione solo nei casi in cui vi sia stata grave negligenza o dolo.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Amministrazione finanziaria a cui veniva notificato un avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di un credito d’imposta IVA indebitamente detratto. La società impugnava l’atto impositivo proponendo ricorso in Commissione Tributaria che sia in primo che in secondo grado accoglievano le doglianze della ricorrente.
Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza in ragione dell’esistenza di una motivazione apparente, scollegata dai fatti di causa, non riproduttiva degli elementi logico giuridici sui quali si era fondata la decisione.
Per gli Ermellini il motivo dell’Amministrazione finanziaria è fondato per cui va accolto. Per la Corte Suprema “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr.Cass.n.920/2015;Cass.n.22845/2010)”.
Inoltre i giudici di legittimità hanno evidenziato che i “principi secondo i quali, per un verso, la mancata attestazione di conformità non integra ex se vizio di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.22 c.3 d.lgs.n 546/1992-Cass. n. 11760 del 26/05/2014;Cass.n.6780/2009-,dovendosi le previsioni d’inammissibilità del ricorso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22, per il loro rigore essere interpretate in senso restrittivo, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale- cfr.Cass.n.27494/2014-. Per altro verso, si è ritenuto che in tema di contenzioso tributario, qualora l’atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, in virtù della disposizione dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (esplicitamente richiamata, quanto all’appello, dal comma 2 dell’art. 53 del medesimo dlgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l’inammissibilità, pur dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell’atto notificato.( cfr.Cass.n.8138/2011,Cass.n.25504/2011).”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19244 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24026 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente senza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 agosto 2021, n. 23380 - In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15439 depositata il 16 maggio 2022 - In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…