CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 16758 del 9 agosto 2016
RITENUTO IN FATTO
1. La F s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Sezione di Brescia della CTR Lombardia, respingendone l’appello, ha confermato la sentenza che in primo grado aveva dichiarato inammissibili i ricorsi da essa proposti avverso due avvisi di accertamento notificatili dall’ufficio di Treviglio dell’Agenzia delle Entrate, perché le copie depositate presso la segreteria della CTP erano prive della procura rilasciata a margine e recavano una sottoscrizione illeggibile. La CTR ha motivato il proprio deliberato reiterando i rilievi del primo giudice (“la contribuente si è costituita in giudizio in entrambe le vertenze depositando per ciascuna la copia fotostatica di un ricorso sottoscritto con sigla illeggibile da parte di un soggetto del quale si ignora a tutt’oggi l’identità”; “ciascuna copia indica nel frontespizio l’avvenuto conferimento della delega … delega della cui apposizione a margine del ricorso non v’è traccia alcuna”) ed osservando inoltre che le copie depositate “non recano in allegato l’attestazione del deposito e/o dell’avvenuta spedizione del plico per raccomandata”. Poiché “la mancata apposizione del mandato alle liti impedisce qualsiasi verifica in ordine all’identità del soggetto che con sigla indecifrabile ha sottoscritto il ricorso”, privando il ricorso di una componente essenziale costituita dall’incarico professionale, e poiché la sollecitazione del collegio di prime cure a colmare la rilevata lacuna “non aveva sortito alcun pronto riscontro”, la CTR si è sentita in obbligo di affermare che nella specie “sotto distinti, concorrenti profili, emergano carenze ed omissioni determinanti l’inammissibilità dei ricorsi”. Il mezzo proposto dalla parte si vale di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’erario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso la F. spa lamenta erronea e falsa applicazione dell’art. 22, commi 2 e 3, D.18. 546/92, poiché la CTR avrebbe confermato l’inammissibilità dei proposti ricorsi, già decretata in primo grado, ritenendo dirimente che la copia di essi depositata presso la segreteria della CTP fosse stata sottoscritta da soggetto privo di idoneo mandato, e ciò malgrado, come accertato dallo stesso giudice di primo grado, fosse incontroverso che il mandato era stato conferito ai difensori della parte presenti all’udienza e che “detto mandato era presente almeno sull’originale del ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate”, circostanza questa che rispecchia un principio consolidato, secondo cui “è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della parte nella copia, essendo sufficiente che la stessa sia contenute nell’originale”. Parimenti inconferenti si rivelano, poi, a giudizio dell’impugnante, gli altri due profili evidenziati a supporto della propria decisione dal giudice d’appello, posto, quanto alla rilevata illeggibilità della sottoscrizione e quanto al versamento in atti di una copia fotostatica, che “nessuna norma del nostro ordinamento giuridico impone che la sottoscrizione debba essere leggibile e/o identica a quella apposta sull’altro esemplare notificato”, così come non impone il deposito dell’originale; e quanto al fatto che le copie depositate sono prive dell’attestazione di consegna o della ricevuta di spedizione, che “la prescrizione assolve la funzione di consentire al giudice di verificare la tempestività del ricorso”, fermo restando in ogni caso che l’ufficio si era costituito senza eccepire alcunché.
2.2. Il motivo, articolato su una pluralità di censure, malgrado la fondatezza delle prime due, non può trovare invece accoglimento con riguardo alla terza, con l’ovvia conseguenza che l’argomento censurato, configurando un’autonoma e distinta ratio decidendi legittima la sopravvivenza della decisione.
2.3 Come detto, la sentenza impugnata, a conforto della ritenuta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla FIV, già decretata in primo grado, ha ribadito, come si era rilevato in quella sede, che, in violazione di quanto prescritto dall’art. 22, commi 2 e 3, Dig. 546/92, “la contribuente si è costituita in giudizio in entrambe le vertenze depositando per ciascuna la copia fotostatica di un ricorso sottoscritto con sigla illeggibile da parte di un soggetto del quale si ignora a tutt’oggi l’identità” e che “ciascuna copia indica nel frontespizio l’avvenuto conferimento della delega … delega della cui apposizione a margine del ricorso non v’è traccia alcuna” ed ha altresì rilevato che le copie depositate “non recano in allegato l’attestazione del deposito e/o dell’avvenuta spedizione del plico per raccomandata”. La decisione impugnata si mostra perciò sorretta da una triplice ragione ispiratrice, poiché con un primo argomento la CTR, condividendo l’assunto dei primi giudici, ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso poiché la copia depositata presso la segreteria della CTP ai fini della costituzione della parte nel giudizio a mente dell’art. 22 D.1g. 546/92, benché il frontespizio ne recasse l’indicazione e ne asserisse il rilascio a margine, era privo della procura; con un secondo argomento, la CTR reitera la convinzione, già dichiarata dai primi giudici e parimenti ritenuta fonte di inammissibilità, secondo cui il ricorso risultava sottoscritto con firma illeggibile; infine con un terzo argomento la CTRi rilevando la violazione dell’art. 22, comma 2, D.1g. 546/92, afferma che, non essendosi la parte costituita in giudizio depositando l’originale del ricorso, alla copia figurante agli atti non era stata allegata la ricevuta di deposito o la ricevuta della spedizione per raccomandata previste dall’art. 16, comma 3, D.1g. 546/92 nell’ipotesi in cui il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
2.4.1. Orbene, a fronte di questa pluralità di rationes decidendi, con la prima censura espressa nel motivo la ricorrente lamenta l’erroneità del pronunciamento d’appello laddove questo ha ritenuto decisivo l’argomento consistente nel difetto della procura sulla copia depositata presso la segreteria del giudice di primo grado ad onta dei fatto che la procura fosse presente sull’originale del ricorso notificato all’ufficio impositore.
2.4.2. La censura è fondata essendo stabile convinzione di questa Corte che RG 28227/10 FIV-Ag.Entrate “nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull’originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia notificata alla controparte, nella quale è sufficiente che compaia una annotazione la quale attesti la presenza di tale procura sull’originale” (14122/13; 6130/11; 13208/07)
2.4.3. Parimenti contestata è la conclusione sposata dalla CTR in punto di illeggibilità della sottoscrizione che, a giudizio della ricorrente, non trova conforto in alcuna disposizione precettiva intesa a stabilire che la sottoscrizione degli atti debba essere effettuata in modo leggibile.
2.4.4. Anche la censura de qua non è priva di fondamento, poiché, sebbene manchino precedenti specifici, la Corte — memore dell’insegnamento dispensato dal principio dell’effettività della tutela giurisdizionale che raccomanda di interpretare in senso restrittivo le previsioni di inammissibilità (26560/14) — ha già avuto modo di affermare con riguardo all’ipotesi più grave della mancata sottoscrizione che “la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l’art. 22, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a pena d’inammissibilità, non può desumersi neppure dall’art. 18, terzo comma, del d.lgs. cit., che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti”, e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio” (7526/16; 4078/15; 14389/10).
2.4.5. Anche la terza ratto fatta propria dalla decisione è oggetto di confutazione dalla ricorrente, assumendo questa che la prescrizione in punto di deposito, in uno con la copia del ricorso attestata conforme, della ricevuta di deposito o della ricevuta di spedizione a mezzo di raccomandata nel caso in cui il ricorso sia stato consegnato all’ufficio impositore o sia stato spedito per posta sia in funzione della “tempestività del ricorso”. La censura, diversamente dalle precedenti, si rivela infondata. Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la prescrizione de qua non è solo strumentale ai fini del controllo della tempestività del ricorso, ma come questa Corte ha ripetutamente avvertito essa assolve alla peculiare funzione di consentire al giudice di verificare la tempestività della costituzione, essendo l’adempimento prescritto dall’art. 22, commi e 1 e 2 D.1g. 546192 a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non suscettibile di sanatoria neppure in caso di costituzione della controparte (8664/11; 7373111; 24182/06). La ratio di siffatta previsione è da ravvisare, come si è chiarito (7373/11), “nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è norrnativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui Patto è ricevuto” (20262/04, 14246/07).
2.5. Dunque risultando la censura infondata, resta intonsa la ratio decidendi che ne costituiva oggetto e la decisione si sottrae perciò all’invocata cassazione.
3.1. Erronea e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5,13.1g. 546192 e dell’art. 184-bis c.p.c. rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. e vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. RG 28227110 FIV-Ag.Entrate C st. Marulli 5 o 5 c.p.e. si assume con il secondo motivo di ricorso, poiché, appalesandosi “la sentenza sul punto priva di qualsivoglia motivazione”, “le Commissioni Tributarie di merito, prima di sanzionare così gravemente i ricorsi, avrebbero peraltro dovuto ordinare, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 22, D.1g. 546/92 l’esibizione degli originali dei ricorsi notificati all’Agenzia delle Entrate”, potendosi alla specie applicare anche l’istituto dell’art. 184-bis c.p.c.
3.2. Il motivo è inammissibile per mescolanza delle censure. Giustapponendo invero in unica illustrazione motivi di dritto e motivi di fatto, esso urta contro un consolidato indirizzo di questa Corte (38/16; 23034/15, 8350/12), a giudizio del quale “in terna di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, mi. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione”. Sicché se ne impone la doverosa espunzione dal giudizio.
4. Il ricorso va dunque respinto.
PQM
Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.
La Corte Suprema di Cassazione Respinge il ricorso, Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno 16 maggio 2016
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