CORTE DI CASSAZIONE SS. UU. – Ordinanza 17 gennaio 2017, n. 959
Riscossione – Cartella di pagamento – Recupero spese processuali – Provvedimento di fermo amministrativo – Impugnazione – Giurisdizione di competenza del giudice ordinario
Fatti del processo
1. – Con ordinanza n. 4028/01/2014, depositata il 1° settembre 2014, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (hinc: “CTP) ha proposto d’ufficio regolamento di giurisdizione in ordine alla controversia pendente tra il ricorrente G. A. e la resistente s.p.a. Equitalia Sud assumendo di essere priva di giurisdizione in ordine al rapporto controverso.
La CTP esponeva, in punto di fatto, che: a) l’A. aveva impugnato davanti al giudice di pace di Locri il provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla predetta s.p.a. con riferimento ad una cartella di pagamento riguardante “spese processuali, ente creditore Cassa depositi e prestiti, in RGR n. 586-14, sez. 1”; b) l’adito giudice di pace, con pronuncia del 9 dicembre 2013, aveva declinato la giurisdizione, ritenendo che la controversia era devoluta alla cognizione della CTP; c) il giudizio era stato riassunto davanti alla CTP.
Su queste premesse, il giudice tributario osservava che la natura del credito indicato nella cartella comportava (in base alla decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 3008 del 2008) la giurisdizione del giudice ordinario e sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione.
2. – Con ordinanza interlocutoria depositata il 20 aprile 2016, questa Corte, avendo rilevato la mancanza in atti della prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza della CTP, rinviava la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire la prova di tale comunicazione.
3. – Con atto del 28 aprile 2016, l’ufficio di segreteria della CTP inviava a questa Corte copia delle notificazioni effettuate alle parti della citata ordinanza del 9 dicembre 2013 emessa dalla medesima CTP.
Ragioni della decisione
1. – E stata acquisita in giudizio la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza della CTP con cui è stata declinata la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia di cui in premessa. Può, pertanto, procedersi all’esame del regolamento nel merito.
2. – La questione proposta attiene all’individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia nascente dall’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati al quale sia sottesa una pretesa creditoria per “spese processuali”.
3. – Il regolamento va deciso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. – Va premesso che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento […] della pretesa creditoria” (sezioni unite, n. 15354 del 2015).
Non è, perciò, applicabile la regola di esclusione dalla giurisdizione tributaria fissata dal secondo periodo del vigente comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
3.2. – Il discrimine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria, dunque, è dato – nel caso di impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 — dalla natura del credito sotteso al provvedimento di fermo, posto che “l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi “natura tributaria” comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)” (Corte costituzionale, sentenza n. 130 del 2008). In coerenza con tale impostazione, queste sezioni unite hanno già affermato che “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (ordinanza n. 14831 del 2008; analogamente, ordinanza n. 5575 del 2012), nel qual caso il giudice ordinario, ove sia stato adito, tratterrà la causa innanzi a sé in relazione ai crediti non tributari, rimettendo la causa davanti al giudice tributario per i crediti di natura tributaria (sentenza n. 15425 del 2014).
Si tratta, del resto, dell’applicazione di un principio analogo a quello affermato da queste stesse sezioni unite in altre ipotesi, tra cui, ad esempio: a) l’ipotesi del fermo amministrativo previsto dall’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 del 1923 (la giurisdizione sulle controversie relative a tale ultima ipotesi di fermo amministrativo “spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa”: sentenze n. 25983 del 2010 e n. 555 del 2009); b) l’ipotesi dell’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (la giurisdizione sulle controversie relative a tale iscrizione appartiene “alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria, spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario”: ordinanza n. 23113 del 2015).
3.3. – Nella specie, l’atto presupposto dall’impugnato provvedimento di fermo (una cartella di pagamento) riguarda una richiesta di pagamento di “spese processuali”. Sul punto, la costante giurisprudenza di queste sezioni unite è nel senso che tale tipo di credito ha natura non tributaria e che, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ordinanza n. 20427 del 2016; sentenza n. 3008 del 2008; sentenza n. 25551 e ordinanza n. 3184 del 2007).
3.4. – Occorre pertanto concludere che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché il credito fatto valere con la cartella di pagamento presupposta dall’impugnato provvedimento di fermo consista nel recupero di spese processuali.
P.Q.M.
Pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
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