La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 3094 del 23 gennaio 2017 intervenendo in tema di sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca per equivalente, ha affermato che non è possibile la revoca del provvedimento ablativo fornendo una polizza fideiussoria emesso nei confronti dell’imprenditore che non ha versato l’IVA oltre la soglia stabilita dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000.

La vicenda ha riguardato un imprenditore imputato del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 e che a seguito di tale procedimento penale ha subito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP e confermato dal Tribunale del riesame, in relazione a beni a lui riconducili.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’imputato proponeva ricorso in cassazione. Tra le motivazioni del ricorso veniva proposta la tesi della carenza dei presupposti per il provvedimento cautelare, considerato l’accordo per la rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate ed il superamento per avvenuta per poche miglia di euro la soglia di punibilità.

Altrettanto inutile è risultato la tesi della difesa di ottenere la revoca della misura ablativa in virtù del rilascio di polizza fideiussoria da parte dell’indagato.

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso dell’indagato, precisano che il Tribunale del riesame ha precisamente esposto le motivazioni per le quali non ha potuto accogliere le argomentazioni difensive concernenti la mancanza del dolo generico, ritenendo non fondate le deduzioni relative alla dedotta esiguità del superamento della soglia massima di punibilità, all’avvenuta adesione al piano di rientro prospettato dall’Agenzia delle Entrate, al regolare pagamento delle imposte negli anni precedenti e successivi a quello in contestazione e alla crisi economica nel settore di operatività.

Ritenuta infondata anche la tesi difensiva concernente la revoca del provvedimento a seguito di rilascio di una polizza fideiussoria. Infatti gli Ermellini hanno confermato l’orientamento che considera il sequestro preventivo per equivalente come strumento, anche ove finalizzato alla confisca per equivalente, è di sottrarre all’autore del reato il profitto dello stesso, impedendogli di continuare a usufruirne.

I giudici di legittimità nel confermare l’indirizzo della Suprema Corte,  secondo cui le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, proprio in quanto, diversamente opinando, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante (Cass. pen. Sez. 3 n. 33587/2012 e Sez. 6 n. 36095/2009, tra le altre).