La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1119 del 18 gennaio 2017 intervenendo in tema di accertamento induttivo basato su fatture incomplete è passibile di annullamento quando il giudice non ritiene plausibile la ricostruzione del reddito del contribuente in quanto l’Amministrazione finanziaria non può contestare il costo della manodopera o presumerlo in relazione al settore di attività anche in assenza di schede tecniche di lavorazione e listini prezzi.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento sulla base di un processo verbale di constatazione da cui venivano rettificati i ricavi dichiarati a causa dalla oggettiva incompletezza delle fatture e valorizzando l’omessa consegna da parte del contribuente delle schede tecniche di lavorazione e listini prezzi. Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che non accoglieva le doglianze del contribuente. la decisione veniva impugnata in appello ove i giudici della CTR in riforma della sentenza impugnata accoglievano le doglianze della ricorrente ed annullavano l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, formulando vari motivi.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo che i fatti accertati dall’Agenzia delle Entrate non possono costituire premessa di un ragionamento presuntivo poiché non valutabili univocamente in violazione del “principio consolidato quello per cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, poiché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Case., n. 2006C/14; n. 13068/21).”
Per i giudici di legittimità l’accertamento analitico-induttivo, con il quale il fisco provvede alla rettifica dei singoli componenti del reddito, anche se di rilevante importo, è consentito pure in presenza di una contabilità regolare. Ciò perché le norme presuppongono gravi indizi a carico del contribuente. Circostanza che non si è verificata nel caso di specie in quanto l’Amministrazione finanziaria non può esprimere alcuna valutazione, come ha fatto in questo caso sui costi di manodopera, ma deve partire da un dato certo e oggettivo.