Il professionista che non inserisce fra i componenti positivi l’importo della ritenuta d’acconto operata ma non versata dal cliente rischia di incorrere nel reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, è quanto emerge dalla recente sentenza della Cassazione n. 2256 del 18 gennaio 2017
La ritenuta operata ma non versata al fisco dal sostituto di imposta non può essere scomputata dalla determinazione dell’imposta evasa ai fini penali. Nella determinazione dell’imposta evasa in capo ad un professionista non si può scomputare la ritenuta di acconto indicata in fattura se il sostituto non l’ha versata. Pertanto ove sia superata la soglia di punibilità prevista dalla normativa, viene integrato il reato di infedele dichiarazione in quanto il concetto di imposta evasa presuppone – per detrarre dall’importo la ritenuta – il versamento della medesima, non essendo sufficiente la mera indicazione nel documento fiscale.
La vicenda ha riguardato un commercialista il quale veniva indagato per il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, poiché gli veniva contestato di aver indicato, nella dichiarazione per l’anno 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
Il GIP disponeva il sequestro preventivo sui beni del professionista e la misura veniva confermata anche dal tribunale del riesame.
Il professionista, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che non era stata superata la soglia di punibilità prevista per il reato di dichiarazione infedele e che il tribunale del riesame aveva interpretato in maniera inesatta la nozione di imposta evasa prevista dall’art. 1, lettera f), D.Lgs. n. 74/2000.
In particolare, infatti, dagli elementi attivi asseritamente evasi dal contribuente avrebbero dovuto essere scomputate le ritenute d’acconto effettuate per conto del commercialista da una società sua cliente, anche se in realtà tale ritenuta non era mai stata versata dalla società stessa al fisco.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto ed affermano che la “definizione di “imposta evasa” agli effetti della legge penale (atteso che la nozione è incardinata nella “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”), stabilisce che per essa deve intendersi “la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta (…) prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”, e quindi chiarisce che il sostituito non è sottratto dagli obblighi dichiarativi a suo carico se il sostituto non adempie.
La giurisprudenza di legittimità nelle pronunce della Sezione tributaria, che il Collegio condivide, è orientata, in sintonia con quanto previsto dalla legge penale tributaria, nel senso di ritenere che il fatto che l’art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, derivando da ciò che, in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto, al pagamento del tributo è obbligato anche il sostituito (Sez. 5, n. 8504 del 08/04/2009, Rv. 607853; Sez. 5, n. 8653 del 15/04/2011, Rv. 616985).”