Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle aziende cartarie e cartotecniche, con sottoscrizione del 30/11/2016.
Principali novità dell’accordo:
Aumento retributivo
Previsto un incremento retributivo di 70 euro lordi da riparametrare al livello C1, da erogare in tre tranche:
– 20,00 euro a gennaio 2017
– 25,00 euro a gennaio 2018
– 25,00 euro a gennaio 2019.
Questi i nuovi aumenti contrattuali e i relativi minimi retributivi:
Livelli | Par. | Dall’1/1/2017 | Dall’1/1/2018 | Dall’1/1/2019 |
---|---|---|---|---|
Q | 250,00 | 32,68 | 40,85 | 40,85 |
AS | 249,00 | 32,55 | 40,69 | 40,69 |
A | 212,00 | 27,71 | 34,64 | 34,64 |
B1 | 188,00 | 24,58 | 30,72 | 30,72 |
B2S | 182,00 | 23,79 | 29,74 | 29,74 |
B2 | 174,00 | 22,75 | 28,43 | 28,43 |
C1S | 161,00 | 21,05 | 26,31 | 26,31 |
C1 | 153,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
C2 | 139,00 | 18,17 | 22,71 | 22,71 |
C3 | 129,00 | 16,86 | 21,08 | 21,08 |
D1 | 121,00 | 15,82 | 19,77 | 19,77 |
D2 | 111,00 | 14,51 | 18,14 | 18,14 |
E | 100,00 | 13,07 | 16,34 | 16,34 |
Livelli | Par. | All’1/1/2015 | Dall’1/1/2017 | Dall’1/1/2018 | Dall’1/1/2019 |
---|---|---|---|---|---|
Q | 250,00 | 2.433,56 | 2.466,24 | 2.507,09 | 2.547,94 |
AS | 249,00 | 2.426,00 | 2.458,55 | 2.499,24 | 2.539,92 |
A | 212,00 | 2.140,75 | 2.168,46 | 2.203,10, | 2.237,74 |
B1 | 188,00 | 1.954,59 | 1.979,17 | 2.009,88 | 2.040,60 |
B2S | 182,00 | 1.907,51 | 1.931,30 | 1.961,04 | 1.990,78 |
B2 | 174,00 | 1.847,12 | 1.869,87 | 1.898,30 | 1.926,73 |
C1S | 161,00 | 1.745,47 | 1.766,52 | 1.792,82 | 1.819,13 |
C1 | 153,00 | 1.685,11 | 1.705,11 | 1.730,11 | 1.755,11 |
C2 | 139,00 | 1.577,11 | 1.595,28 | 1.617,99 | 1.640,70 |
C3 | 129,00 | 1.500,26 | 1.517,12 | 1.538,20 | 1.559,28 |
D1 | 121,00 | 1.438,75 | 1.454,57 | 1.474,34 | 1.494,11 |
D2 | 111,00 | 1.361,57 | 1.376,08 | 1.394,22 | 1.412,35 |
E | 100,00 | 1.276,86 | 1.289,93 | 1.306,27 | 1.322,61 |
Una tantum
Con la retribuzione del mese di giugno 2017, a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1/6/2017 e con contratto a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno tre mesi allo stesso mese sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari ad € 100,00 lordi.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 2017 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, è riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi.
Fondo di assistenza sanitaria
Con decorrenza dall’1/1/2017 il contributo da versare al Fondo, pari a 120 € all’anno, sarà interamente a carico delle aziende. A partire dalla stessa data, saranno iscritti automaticamente al fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato disciplinati dal presente CCNL che non beneficino già di assistenza sanitaria integrativa.
Sono escluse dall’obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e relativo versamento al fondo, le aziende che hanno forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie dei dipendenti complessivamente equivalenti. Inoltre, le aziende che pur essendo tenute non versino il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 € lorde.
Ferie e Rol solidali
Viene introdotta la possibilità da parte dei lavoratori di cedere a titolo gratuito e volontario una quota di ferie e ROL in favore di propri colleghi per motivi di solidarietà.
Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore:
– a 1 mese di prestazione effettiva per il livello E
– a 3 mesi di prestazione effettiva per i livelli dei gruppi D e C;
– a 4 mesi di prestazione effettiva per i livelli del gruppo B;
– a 6 mesi di prestazione effettiva per i livelli A e Q.
In caso di contratti a tempo determinato fino a 12 mesi i termini della prova saranno non superiori ad un terzo della durata del contratto stesso, con un periodo massimo di 3 mesi, fermo restando per il livello E il periodo massimo di 1 mese.
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