Esaminiamo i riflessi dell’IRI (Imposta Redditto Impresa), al fine di poter effettuare la scelta per il nuovo regime avendo chiari tutti gli aspetti, riguard0 l’aspetto previdenziale.

Il nuovo regime è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (che ha inserito nel TUIR il nuovo art. 55-bis), applicabile dal 1° gennaio 2017, se optato ha una durata vincolante di 5 periodi d’imposta. Vi è la possibilità di rinnovo alla scadenza del quinquennio. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta da cui si è deciso di aderire.

La scelta per l’IRI è possibile esercitarla solo per gli imprenditori individuali, le società di persone (S.a.s. ed S.n.c.) e le SRL a ristretta base proprietaria. altro requisito è che si operi in contabilità ordinaria.

L’IRI prevede la tassazione con un aliquota al 24% per il reddito (utile) lasciato in azienda dall’imprenditore o non distribuito ai soci,  mentre l’utile prelevato o distribuito concorrerà, fermo restando la natura di reddito d’impresa, a formare il reddito complessivo in capo all’imprenditore e/o socio ed in capo a questi tassato secondo le aliquote IRPEF previste per i diversi scaglioni di reddito. Se si effettua l’opzione per l’IRI non troverà applicazione il regime della trasparenza fiscale, secondo cui l’utile della società è imputato, indipendentemente dalla distribuzione, in capo ai soci in base alla loro quota di partecipazione ed in capo a questi tassato ai fini IRPEF.Riflessi ai fini previdenziali – Il nuovo articolo 55-bis del TUIR prevede che  “il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è determinato senza tener conto delle disposizioni in materia di IRI”.  Pertanto per chi decide di operare nell’IRI, se da un lato il reddito lasciato in azienda non concorre a formare l’imponibile IRPEF in capo all’imprenditore/socio, concorrerà, invece, a formare il suo imponibile previdenziale.

Si rammenta che è previsto l’obbligo di iscrizione all’INPS, oltre che per l’imprenditore individuale anche i soci della Srl, i soci della Snc (e loro familiari coadiutori), gli accomandatari della Sas (e loro familiari coadiutori) gli accomandanti di Sas se familiari coadiutori degli accomandatari.

Per la base imponibile ai fini previdenziali, occorre considerare tutti i redditi d’impresa che l’imprenditore e/o socio percepisce (quindi, non solo quelli che hanno dato luogo all’iscrizione). Pertanto, se ad esempio, un soggetto avvia una ditta individuale e di conseguenza si iscrive all’INPS (sezione IVS artigiani e/o commercianti) e successivamente diventa socio anche di una Snc, ai fini contributivi dovrà considerare sia il reddito che deriva dalla sua impresa individuale (che ha dato luogo all’iscrizione INPS) sia quelli derivanti dalla Snc (in qualità di socio).