CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1820
Irap – Ingenti compensi a terzi corrisposti dal professionista negli anni in contestazione – Indice di un costante e non occasionale ricorso alla collaborazione di terzi – Rimborso – Non ammesso
In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2512/28/2014, depositata in data 15/04/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2002/2005 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (un personal computer, alcune stigliature-mobili d’ufficio ed un’autovettura) non era idonea a configurare il requisito dell’autonoma organizzazione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
In diritto
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo e controverso rappresentato dagli ingenti compensi a terzi corrisposti dal professionista negli anni in contestazione, indice di un costante e non occasionale ricorso alla collaborazione di terzi.
2. La censura è fondata.
Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Questa Corte (Cass. 22674/2014) ha poi chiarito che “in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni, che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività – in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni). Ora, la C.T.R. ha del tutto trascurato il dato relativo ai compensi a terzi, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.