Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene in tema di credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce può essere fatto valere nella dichiarazione successiva. Lo hanno riconfermato con l’ordinanza n. 1962 del 25 gennaio 2017.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento per il recupero del credito IVA dell’anno precedente indicato nella dichiarazione dell’anno successivo a quello del credito. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. I giudici di merito della CTR, annullavano la cartella, conformemente ai principi statuiti dalle SS. UU. con la sentenza n. 17757/2016, che aveva disconosciuto il credito IVA della società contribuente in ragione della omessa presentazione della dichiarazione, ancorchè i dati IVA fossero stati comunicati all’Ufficio sia in epoca precedente che con successiva dichiarazione integrativa del 28 febbraio 2007 – ha deciso in sintonia con i principi che sono stati in seguito confermati dalle Sezioni Unite.
I Giudici regionali hanno riconosciuto la possibilità del contribuente di dimostrare comunque, nel procedimento dallo stesso promosso contro la cartella di pagamento che ha disconosciuto l’esistenza di un credito IVA, che tale pretesa era stata portata a conoscenza dell’ufficio al di fuori della dichiarazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione dei giudici della CTR con ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini respingono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria evidenziando sul tema relativo all’onere della prova che il contribuente deve assolvere per giustificare, in assenza della dichiarazione, il diritto a detrazione del credito IVA. I giudici del palazzaccio nell’ordinanza in commento hanno richiamato il principio di diritto statuito dalle SS.UU. con sentenza sopra indicata riaffermando che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.
Per cui se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n. 11168 del 2014 e n. 18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 6-5, n. 17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015). Fatto ciò l’IVA può essere dedotta legittimamente.