La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1552 del 20 gennaio 2017 è intervenuta in tema di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e dell’applicabilità dell’istituto della indennità a forfait. Gli Ermellini hanno ritenuto, conformemente ai precedenti della stessa Corte,  l’efficacia retroattiva del collegato lavoro (Legge n. 183/2010). Inoltre, i giudici di legittimità, hanno deciso che a seguito della conversione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, il giudice di merito è tenuto ad applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n. 92/2012), anche se la legge è entrata in vigore nel corso della causa.

In altri termini, con la sentenza in commento, si è statuito che la legge trova applicazione a tutti i giudizi in tema di contratti a termine, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della norma, dovendosi escludere che la disciplina risultante dal combinato disposto delle due disposizioni incida su diritti aquisiti dei lavoratori, dal momento che è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.

I giudici del palazzaccio hanno chiarito che  “Va menzionato il principio di questa Corte (Cass. Sent. N. 6735/2014; n. 3056/2012; 14996/2012), che questo Collegio condivide, secondo cui l’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall’art. 1 comma 13 della legge n. 92/2012, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore poiché è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine.