MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 01 settembre 2016, n. 662
Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere
Art. 1
Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all’art. 18, comma 1, lettera b), e all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell’allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.
Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l’aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.
Allegato
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA POSIZIONI ACCADEMICHE ITALIANE ED ESTERE
(Testo dell’allegato)