Attività di gestione di magazzini generali – R.d.l. 1.7.1926, n.2290 e R.d. 16.1.1927, n.126 – determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art.2 del R.d. 16.1.1927, n.126, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art.1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n.137 – Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 3693 del 20.9.2016
La presente lettera circolare è diretta in particolare alle Camere di commercio nel cui territorio di competenza sono presenti attività di gestione di magazzino generale, ma è indirizzata a tutte le Camere potenzialmente competenti nel caso di nuovi avvii di tale attività nella loro circoscrizione di competenza .
Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare n. 3693 del 20.9.2016, concernente i criteri per la determinazione dell’ammontare dell’importo della cauzione dovuta in relazione allo svolgimento dell’attività di magazzino generale.
Nell’imminenza dello scadere dei termini previsti per la presentazione della SCIA necessaria per comunicare l’importo aggiornato della cauzione, da parte di alcune Camere di commercio sono stati richiesti chiarimenti in merito all’applicazione di alcuni dei criteri indicati al fine della individuazione della fascia corrispondente al giusto ammontare dovuto.
Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni di cui tenere conto per procedere allo svolgimento dell’algoritmo di calcolo previsto nella citata circolare.
– E’ stato chiesto se la possibilità di tenere conto dell’indicatore “capitale sociale” quale bonus ai fini del calcolo, è riservata alle società di capitali oppure utilizzabile da altri tipi di società.
Al riguardo si precisa che l’art. 80 quinquies del d.lgs. n. 59/2010 al comma 7 dispone che “(…)dell’esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio dell’attività.(…)”.
Nella circolare n. 3693 per ogni indicatore sono state predisposte delle tabelle per suddividere in fasce di valore gli indicatori stessi. Per quanto riguarda il capitale, è stato specificato che tale indicatore è utilizzabile “limitatamente ai soggetti giuridici cui tale concetto sia applicabile”. Inoltre si precisa che la relativa tabella si riferisce al capitale sottoscritto e versato, a norma dell’articolo 80-quinquies, comma 7, del d.lgs. n. 59/2010.
In linea con quanto previsto dal citato art.80, quindi, l’unico requisito richiesto ai fini dell’applicazione del bonus capitale è che il capitale stesso sia versato.
Occorre, cioè, che la somma sia di certa determinazione nell’ammontare e che sia riferibile solo ed esclusivamente al soggetto società, titolare dell’attività di magazzino generale. Non sembra rilevante, a questi fini, la forma della società, né che la stessa sia o meno dotata di personalità giuridica.
Nel caso delle società di capitali è quanto mai chiara l’autonomia patrimoniale della società stessa rispetto a quella dei soggetti persone fisiche che la gestiscono, ma anche nel caso delle società di persone vi è una forma di autonomia patrimoniale che consiste proprio nel fatto che il patrimonio sociale è la principale garanzia a favore dei creditori per le obbligazioni assunte dalla società.
Si ritiene, conseguentemente, che l’opzione del calcolo del bonus relativo al capitale sociale sia utilizzabile anche dalle società di persone, sempre che il capitale stesso sia stato versato.
– E’ stato chiesto se il parametro “capitale sociale” sia utilizzabile ai fini del calcolo anche nel caso in cui il gestore del magazzino sia una cooperativa, considerato che tale dato non è oggetto di pubblicità attraverso il Registro delle imprese.
Al riguardo si precisa che poiché il capitale delle cooperative è di consistenza variabile il riferimento al quantum versato e sottoscritto non sembra facilmente applicabile.
Si ritiene, quindi, che l’ammontare del capitale di cui tenere conto per il calcolo della cauzione, sia quello risultante, al momento in cui si procede al calcolo stesso, dai documenti della cooperativa (ad es. libro soci). Il valore viene, ovviamente, dichiarato sul modulo per la presentazione della SCIA per esplicitare gli ammontari utilizzati per il calcolo del totale della cauzione dovuta, in modo da consentire la verifica della correttezza del risultato. Ovviamente in sede di successivo controllo a campione o ispezione dovrà essere messa a disposizione adeguata documentazione da cui risultino i dati presi in considerazione.
Si ricorda che il ricalcolo dell’ammontare della cauzione è sempre possibile in ogni momento nel caso in cui i parametri varino in modo tale da far scorrere la fascia di ammontare. Nel caso delle cooperative nel caso si verifichino variazioni consistenti nel capitale, anche in periodi riavvicinati, si potrà valutare la necessità di ripresentare una nuova SCIA per stabilire il nuovo ammontare della cauzione.
– E’ stato chiesto ai fini del calcolo della media dei valori “ricavi” e “fedi di deposito” se i riferimenti temporali sono i tre anni riferiti agli esercizi regolarmente approvati dall’impresa (quindi ipotizzando l’impresa con scadenza statutaria d’esercizio al 31 dicembre di ogni anno il triennio di osservazione sarebbe il 2015, 2014, 2013) oppure sono i tre anni solari precedenti l’invio della SCIA di aggiornamento (quindi 2016, 2015, 2014).
Al riguardo si precisa , anzitutto, che la determinazione dell’ammontare della cauzione è in grado di corrispondere allo specifico scopo garantistico quanto più è fondata su parametri certi ed aggiornati, cioè corrispondenti alla situazione attuale della gestione.
Pertanto si ritiene che i bilanci, di cui occorre tener conto per il calcolo, sono gli ultimi tre regolarmente approvati e depositati. Conseguentemente se è disponibile il bilancio 2016 il triennio sarà 2014-2015-2016, ma se, in caso contrario, ad oggi l’ultimo bilancio approvato e depositato è del 2015 il triennio di riferimento sarà 2013-2014-2015.
– E’ stata chiesta una specificazione circa l’importo del “massimale assicurativo”.
Al riguardo ed alla luce anche di quanto precisato al punto precedente in merito alla necessità di prendere in considerazione parametri certi ed aggiornati, si ritiene che l’importo del “massimale assicurativo” è quello risultante dalla polizza vigente al momento del calcolo.