Sempre più chiaro appare l’orientamento degli Ermellini inerente l’ iscrizione di ipoteca su beni immobili iscritti in un fondo patrimoniale, in modo particolare nel caso in cui l’utilizzo di tale strumento risulti ispirato a fini elusivi. L’ulteriore conferma viene dalla sentenza della Cassazione n. 7239 del 21 marzo 2013 chiamata a pronunciarsi su un caso piuttosto classico.
La controversia
L’Equitalia aveva effettuato una iscrizione ipotecaria su immobili che erano stati conferiti in un fondo patrimoniale per un credito sia di natura tributaria che di natura previdenziale relativi alla definitività di un accertamento nei confronti di soci di una società di capitali. Ma, elemento fondamentale, il conferimento dei beni era stato effettuato successivamente alla conclusione dell’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione tributaria Regionale aveva accolto le loro doglianze.
Sul caso La Corte Suprema non ha avuto alcun dubbio. Con l’occasione i massimi giudici hanno anche chiarito che l’ipoteca può essere iscritta “senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., [il n. 602/73] prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’ espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 (V. pure Cass. Sezioni Unite: n. 5771 del 2012, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012)”.
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