Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta
Fatti di causa e ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di E.A.A. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2000.
Nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che la notifica dell’atto di impugnazione, nel domicilio eletto in calce al ricorso, non aveva tenuto conto della variazione dello stesso, in calce all’istanza di sospensione della cartella.
L’attestazione di compiuta giacenza non sarebbe stata sufficiente, in mancanza dell’attestazione delle varie formalità rese necessarie dalla notifica a mezzo posta, né l’appellante avrebbe provveduto alla ripetizione della notifica, ex art. 330 comma 1° c.p.c. Da ciò l’inesistenza della notifica e l’inammissibilità dell’appello.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 291 c.p.c. nonché dei principi generali in materia di nullità degli atti processuali, ex artt. 8 e 9 I. n. 890/1982 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che il vizio rilevato dalla CTR avrebbe comportato la nullità e non già l’inesistenza della notificazione, con il coevo obbligo del giudice di appello di ordinarne la rinnovazione.
L’intimato non ha resistito.
Il motivo è fondato.
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (Sez. 2, n. 6470 del 21/03/2011; Sez. 1, n. 16759 del 29/07/2011).
Pertanto, la CTR avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 comma 1° c.p.c. (Sez. 5, n. 12785 del 21/06/2016).
Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.