MINISTERO AMBIENTE – Circolare 24 febbraio 2017, n. 229
Applicazione disposizioni delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5
Con riferimento alle richieste di chiarimento riguardanti le nuove disposizioni in materia di iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno diramare i seguenti chiarimenti applicativi.
L’articolo 3, comma 2, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 dispone che le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera stessa rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
In merito è stato richiesto di chiarire il termine di scadenza riguardante l’impresa iscritta in più di una delle suddette categorie, ma con differenti termini di durata.
In proposito si ritiene opportuno ribadire che l’iscrizione all’Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione transitoria, la scadenza riguarda l’iscrizione nella singola categoria e relativa classe.
- Si precisa che le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell’iscrizione.
Si chiarisce che, nel caso di variazione dell’iscrizione riguardante il passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Lo stesso criterio si applica alle variazioni relative all’inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell’iscrizione in essere.
Le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 nella categoria 1 per l’esclusivo esercizio delle attività individuate all’Allegato “B”, tab. 1B (raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani) o alla Tab. 4B (raccolta multimateriale), dell’abrogata delibera n.1 del 30 gennaio 2003, sono iscritte d’ufficio nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” di cui Allegato “D”, Tab. D1, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. In tali casi, per poter svolgere le attività non ricomprese nell’iscrizione in essere, l’interessato può richiedere l’inserimento dei pertinenti codici dell’EER.
Si precisa che l’impresa iscritta o che intende iscriversi nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato “A”), in una determinata classe, qualora intenda accedere alle classi superiori riguardanti le singole sottocategorie, deve dimostrare la disponibilità delle dotazioni previste per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
- L’articolo 1, comma 6, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, dispone che l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato “A”), in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe, o classe inferiore, delle sottocategorie individuate all’Allegato “D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui alle l ab. D6 e D7 del medesimo allegato, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
In base a tale disposizione il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’Allegato “D”.
In ordine alla necessità delle dotazioni individuate al primo e al secondo rigo della Tab. D6 (A1 e A2) e al primo rigo della Tab. D7, si precisa che, qualora l’impresa non ne dimostri la disponibilità come specificato al successivo punto 4, nel provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è riportato: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” e/o “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”, relativamente alla sottocategoria interessata.
- Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla corretta lettura delle Tab. D6 e D7 dell’Allegato “D”, relative alle dotazioni minime per l’iscrizione nelle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.
Si fa presente che dette sottocategorie sono basate sul parametro della portata utile complessiva dei veicoli, integrato con la previsione di un numero di veicoli come di seguito identificati:
TAB D6:
– Primo rigo: Al: numero macchine operatrici/veicoli ad uso speciale.
– Secondo rigo: A2: numero di autocarri o motocarri.
Dette dotazioni possono essere dimostrate in alternativa; nel caso d’iscrizione nelle classi A e B debbono essere sommate.
– Terzo rigo: Portata utile complessiva.
TAB D7:
– Primo rigo: numero macchine operatrici/veicoli ad uso speciale.
– Secondo rigo: Portata utile complessiva per la fase di trasporto.
Per le attività descritte nella Tab. D6, il requisito della portata utile complessiva dei veicoli indicato nel terzo rigo si intende soddisfatto qualora dimostrato con il numero delle macchine operatrici e dei veicoli ad uso speciale individuato al primo rigo della tabella (Al), considerando, in tal caso, la portata utile ai fini fiscali riportata nelle relative carte di circolazione, o con il numero di autocarri e motocarri individuato al secondo rigo della tabella (A2).
Detto requisito è altresì soddisfatto qualora la portata utile richiesta è dimostrata attraverso la disponibilità di una combinazione delle diverse tipologie dei veicoli riportati in A1 e A2, purché il loro numero complessivo sia quello previsto negli stessi righi.
Per le attività descritte nella ‘l ab. D7 le dotazioni di cui al primo e al secondo rigo vanno sempre dimostrati contestualmente.
- Le iscrizioni nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” (Allegato “D”, Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell’Allegato “D”, Tab. D2.
- Sono state manifestate incertezze interpretative in ordine alle dotazioni riguardanti l’iscrizione nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” (Allegato “D”, Tab. D1).
In proposito si chiarisce che le dotazioni riportate all’Allegato “D”, Tab. D1, riguardano le dotazioni ritenute idonee per la raccolta differenziata di diverse frazioni (frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale [vetro/plastica/metalli], ingombranti, altro).
Pertanto, si ritiene possibile, ai fini dell’iscrizione in detta sottocategoria per una sola delle frazioni di rifiuti come sopra citate, prevedere una riduzione delle dotazioni previste, come di seguito riportato
RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U., RIFIUTI INGOMBRANTI, MULTIMATERIALE DOTAZIONI MINIME PER UNA SOLA FRAZIONE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Popolazione servita | Classe F | Classe E | Classe D | Classe C | Classe B | Classe A |
< a 5.000 abitanti | < a 20.000 e >o= a 5.000 ab. | < a 50.000 e >o= a 20.000 ab. | < a 100.000 e >o— a 50.000 ab. | < a 500.000 e >o= a 100. 000 ab. | > o = a 500.000 abitanti | |
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | 37 |
Personale addetto | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 |
Per la raccolta e il trasporto di più di una frazione dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella Tab. D1 dell’Allegato “D” alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Per le classi A e B, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.
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