MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 29 dicembre 2016
Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2017
Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione per l’anno 2017
I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2017, sulla base delle previsioni dello schema di Piano assicurativo agricolo 2017, citato nelle premesse, sono riportati nell’elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
I valori riportati nell’elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell’ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l’adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
Il codice e l’id varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l’identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.
Per le produzioni biologiche non comprese nell’allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 50 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l’attestato dell’Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell’Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell’Organismo pagatore, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
Art. 2
Modalità di determinazione di ulteriori prezzi
Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell’elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere tecnico dell’ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2017.
Allegato
PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI ASSICURABILI CON POLIZZE AGEVOLATE – ANNO 2017
(Testo dell’allegato)
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