MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22

Regolamento di attuazione dell'articolo  69,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione
delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035) 

(GU n.60 del 13-3-2017)

 

 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante
misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, come modificato dall'articolo  9,  comma  1,  lettere  gg),  del
predetto  decreto  legislativo   n.   156   del   2015,   concernente
l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  del  citato  articolo  69  del
decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  la  disciplina  del
contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto  dall'articolo
38-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonche' del termine  entro  il
quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in
ordine alla restituzione delle somme  garantite  protrattasi  per  un
periodo di tre mesi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della  Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo  e
del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio
2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n.  43,  e,  in  particolare,  l'articolo  87,  recante
disposizioni in materia di  cauzioni  a  garanzia  del  pagamento  di
diritti doganali; 
  Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia  di
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzie  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; 
  Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma  5,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  nonche'  gli  articoli
19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'articolo 69,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data  17  novembre
2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia 
 
  1. La garanzia prevista dall'articolo  69,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47,
comma 5, 52, comma 6,  e  62-bis,  comma  5,  del  medesimo  decreto,
nonche' dagli articoli 19, comma  3,  e  22,  comma  6,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' costituita  sotto  forma  di
cauzione in titoli di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore
nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una  banca  o  da  una
impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve
essere prestata, offra adeguate garanzie di  solvibilita'  ovvero  di
polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. 
  2. Per le piccole e  medie  imprese,  definite  secondo  i  criteri
stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita'
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre  2005,  n.
238, dette garanzie possono essere  prestate  anche  dai  consorzi  o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29  della
legge  5  ottobre  1991,  n.   317,   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo'  essere
prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della
societa' capogruppo o  controllante  di  cui  all'articolo  2359  del
codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche  in  caso
di  cessione  della  partecipazione  nella  societa'  controllata   o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo  o  controllante  deve
comunicare in anticipo all'ente a favore del  quale  e'  prestata  la
garanzia l'intendimento di cedere la  partecipazione  nella  societa'
controllata o collegata. 
  4. La garanzia, che va redatta in conformita' ai modelli  approvati
con decreto del direttore  generale  delle  finanze,  deve  avere  ad
oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al  contribuente,
comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di  garanzia  prestata  ai
sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  degli  articoli  19,
comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472, l'obbligazione  di  versamento  integrale  della  somma  dovuta,
comprensiva di interessi. Qualora i tributi  oggetto  di  contenzioso
afferiscano  a  risorse  proprie   tradizionali,   come   individuate
dall'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione   n.
2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014,  il  tasso  di
interesse e' determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 952/2013. 
                               Art. 2 
 
                        Durata della garanzia 
 
  1. La garanzia  di  cui  all'articolo  69,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e' prestata fino al termine  del
nono  mese  successivo  a  quello  del  passaggio  in  giudicato  del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino  al  termine  del
nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche  se
la sentenza che ha disposto il  pagamento  di  somme  in  favore  del
contribuente viene successivamente riformata  con  una  sentenza  non
ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice  del
grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare  la  condanna
al pagamento di somme in favore  del  contribuente  alla  prestazione
della garanzia. 
  2. La garanzia a  cui  sia  subordinata  la  sospensione  dell'atto
impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma  5,
52, comma 6, 62-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo  19,  comma  3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al
termine  del  nono  mese  successivo  a  quello  del   deposito   del
provvedimento che  conclude  la  fase  di  giudizio  nella  quale  la
sospensione e' disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data
di deposito della sentenza favorevole al contribuente. 
  3. Nei giudizi  aventi  ad  oggetto  risorse  proprie  tradizionali
nonche' l'IVA  riscossa  all'importazione,  la  garanzia  a  cui  sia
subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della  sentenza
ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6,  62-bis,  comma  5,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prestata fino al
termine del nono  mese  successivo  al  passaggio  in  giudicato  del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino  al  termine  del
nono mese successivo all'estinzione del processo. 
  4. La garanzia prevista dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del
nono  mese  successivo  a  quello   della   definitivita'   dell'atto
impositivo,  dell'atto  di  contestazione  o  del  provvedimento   di
irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa  automaticamente  nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                               Art. 3 
 
                      Escussione della garanzia 
 
  1. Il termine di tre mesi di cui  all'articolo  69,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione  da
parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in
giudicato  del  provvedimento  che  definisce  il   giudizio   ovvero
dall'estinzione del processo. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il  termine  di  tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre dal deposito  del  provvedimento  che  conclude  la  fase  di
giudizio nella quale la sospensione e' disposta. 
  3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il  termine  di  tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre  dalla  definitivita'  dell'atto  impositivo,  dell'atto   di
contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. 
  4. Ai fini dell'escussione della  garanzia,  l'ente  a  favore  del
quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme  dovute
mediante posta elettronica certificata  o  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo,  entro  la  fine
del  sesto  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine   previsto
dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n.  546,  per  l'adempimento   del   contribuente.   Ferma   restando
l'efficacia della garanzia, il  pagamento  delle  somme  dovute  deve
essere effettuato dal garante entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della suddetta comunicazione. 
  5. L'eventuale mancato pagamento  dei  premi  o  delle  commissioni
della garanzia da parte del contribuente  non  puo'  in  nessun  caso
essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed
e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta  di  pagamento
al debitore principale, sia quello della preventiva escussione  dello
stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 6 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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