I versamenti, sul conto corrente, ingiustificati sono imputabili, per presunzione, al reddito imponibile, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta dal contribuente
- La Suprema Corte ha ampliato l’utilizzo degli accertamenti bancari e la presunzione relativa alle movimentazioni bancarie non giustificate. Pertanto, le predette movimentazioni, vengono ritenute imputabili al reddito imponibile senza correlazione dalla natura dell’attività svolta dal contribuente. Tali principi vengono affermati nella sentenza n. 8047 del 2013 da parte dellla Cassazione.
- La vicenda
Nell’ambito di un giudizio scaturito da un avviso di rettifica IVA a carico di una società a responsabilità limitata, i supremi giudici hanno sostenuto che, in tema di IVA, l’art. 51, secondo comma, n. 2) e n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 accorda all’Ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito le notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza a operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione. “Tale presunzione – ha poi aggiunto la Corte – ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta”.
Non solo autonomi e imprenditori. Non può nutre dubbi sulla rilevanza dell’ultima affermazione della Corte Suprema, perché essa apre la strada agli accertamenti basati sulle movimentazioni dei conti correnti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro dipendente; sicché sarebbe erroneo sostenere, come fatto di recente dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sentenza n. 85/30/2012), che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari operino solamente nei confronti di coloro i quali svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Non solo autonomi e imprenditori. Non può nutre dubbi sulla rilevanza dell’ultima affermazione della Corte Suprema, perché essa apre la strada agli accertamenti basati sulle movimentazioni dei conti correnti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro dipendente; sicché sarebbe erroneo sostenere, come fatto di recente dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sentenza n. 85/30/2012), che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari operino solamente nei confronti di coloro i quali svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Il precedente principio secondo cui sarebbe legittimo per l’Ufficio desumere, rispetto a qualsiasi contribuente, e a prescindere dall’attività lavorativa e dalla tipologia di reddito prodotto, che le somme prelevate o versate sui propri conti correnti sono compensi e/o ricavi non dichiarati, non è nuovo. Con la sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011 la Suprema Corte aveva sostenuto che la presunzione legale dell’articolo 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973 – con specifico riguardo ai versamenti rinvenuti sui conti correnti intestati al soggetto accertato privi di giustificazione e utilizzati per la ricostruzione del reddito – opera per la generalità dei contribuenti, a prescindere dall’attività da essi svolta, “né in contrario senso – scrivono gli Ermellini – può fondatamente invocarsi il riferimento ai ‘ricavi’ e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l’ufficio di desumere reddito dai ‘prelevamenti’, non potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l’utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all’ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole”.
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