Con la sentenza n. 8318 del 2013 la Cassazione nella vicenda esaminata, che verteva su avvisi di accertamento non contestati con ricorso tributario, ha statuito i termini in cui devono essere riscosse le somme derivanti da atti non contestati. Pertanto la corte Suprema ha ritenuto gli avvisi di accertamento non contestati definitivi. Per cui la riscossione va effettuata in tempi rapidi, ossia “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento” è “divenuto definitivo”.
Pertanto se l’Amministrazione finanziaria non provvede a notificare la cartella di pagamento entro tale termine allora la stessa è “da annullarsi perché tardiva”.
Il contribuente che ha contestato la cartella ha potuto beneficiare di questa soluzione sancita dalla Corte di Cassazione, i cui giudici hanno confermato la prospettiva adottata dalla Commissione tributaria regionale.
In modo succinto per i giudici tributari, “gli avvisi di accertamento, notificati” a luglio del 1991, “con riguardo alle somme non contestate col ricorso tributario, erano, perciò, divenuti definitivi”, e “le imposte dovevano essere messe in riscossione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo”. Di conseguenza, la cartella “notificata solo” a gennaio del 2003 “era da annullarsi perché tardiva”.
Tale assunto dei giudici della Commissione Tributaria viene condivisa dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano che la norma prevede “l’iscrizione a ruolo di somme relative ad accertamenti divenuti definitivi”, come, ad esempio, “somme anche parziali che” il contribuente “in sede giurisdizionale non impugni”. Ciò significa che tali somme sono “non più contestabili” e “possono essere immediatamente iscritte a ruolo”, e proprio per questo possono trovare “applicazione” i tempi previsti per la riscossione, con relativa dead-line da non superare per evitare la decadenza.
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