MINISTERO AMBIENTE – Decreto ministeriale 03 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

Art. 1

 

All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:a) saldature su schede a circuiti stampati;

b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;

c) saldature per la connessione di fili e cavi;

d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori.

Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.

Scade il 30 giugno 2021»

 

b) il punto 31 è soppresso;

c) è aggiunto il seguente punto 31-bis:

 

«31-bis.Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.Scade il:a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»

 

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

 

«43.Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm.Scade il 15 luglio 2023»

 

Art. 2

 

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.