La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6951 del 17 marzo 2017 intervenendo in tema di accertamento fiscali e studi di settore ha affermato che qualora risulti evidente l’antieconomicità della gestione, anche in presenza di regolare contabilità, l’Agenzia delle Entrate è legittimata alla rettifica dei ricavi dell’impresa anche nel caso in cui il reddito dichiarato sia congruo rispetto allo studio di settore.
L’Amministrazione finanziaria a seguito di un controllo aveva proceduto ad emettere un avviso di accertamento basato sul metodo analitico-induttivo. A seguito della notifica del predetto atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva le motivazioni del contribuente. Anche in secondo grado venivano respinte le doglianze della ricorrente. Infatti per i giudici di appello non è d’ostacolo la presenza di documentazione contabile formalmente corretta, né è rilevante la circostanza che il reddito dichiarato sia congruo rispetto allo studio di settore applicabile per l’applicazione del metodo analitico-induttivo.
Il contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione con otto motivi.
Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità, nel ritenere infondato il primo motivo, inerente la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 1° co., lett. d) del d.P.R. n. 600/73, hanno riconfermato l principio di diritto “secondo cui l’accertamento di cui all’art. 39, 1° co., lett. d) del d.P.R. n. 600/73 è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (tra varie, Cass. 13 maggio 2015, n. 9716 e ord. 30 dicembre 2015, n. 26036).”
I giudici del palazzaccio, in ordine al terzo motivo del ricorso inerente la congruità dei ricavi dichiarati con quelli determinato con gli studi di settore, hanno affermato che dichiarare un reddito entro gli studi di settore non salva dall’accertamento. Infatti per la Corte gli studi di settore sono soltanto uno degli strumenti utilizzabili dall’amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, al cospetto di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente.
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