Ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 verrà corrisposta con la retribuzione afferente il mese di marzo 2017 una somma forfettaria pari a 80 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2017-31 marzo 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le tipologie della CIG.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
26 gennaio 2017
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