Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017
Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche` per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita` solidale in materia di appalti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
Ritenuta la straordinaria necessita` e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonche` di modificare la disciplina della responsabilita` solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita` complessiva degli appalti,” sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara` presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.