La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6196 del 10 marzo 2017 intervenendo in tema di rimborso IVA per le società immobiliare ha affermato che i beni immobili qualificabili come strumentali e/o ammortizzabili non possono essere annoverati tra quelli idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, per cui non si può procedere al rimborso dell’IVA.
La vicenda ha riguardato una società immobiliare a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso d’accertamento in cui veniva contestato la correttezza del recupero del credito Iva.
La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che respinse le motivazioni della ricorrente. Avverso la sentenza dei giudici di primo grado, la contribuente presentò ricorso alla Commissione tributaria Regionale, i cui giudici, in riforma della sentenza impugnata, accolsero la motivazione della società ricorrente, ritenendo illegittimo il recupero attivato dell’Ufficio finanziario non essendoci dubbi sul fatto che gli immobili acquisti fossero includibili tra i beni strumentali/ammortizzabili.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione, avverso la decisione della CTR, basato su quattro motivi.
Gli Ermellini hanno, confermando il principio contenuto nella sentenza n. 24779/2015, fornito chiarimenti per una corretta qualificazione di beni immobili strumentali e ammortizzabili, da cui dipende l’applicabilità del beneficio fiscale del rimborso dell’IVA.
I giudici di legittimità, hanno statuito che la Commissione Tributaria regionale dovrà basare la sua decisione sul principio di diritto secondo cui: “in tema d’IVA, il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta che l’art. 30, comma 3, alinea e, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 consente al soggetto passivo di richiedere all’atto della dichiarazione, se di importo superiore ad euro 2582,20, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa, e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, beni che debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell’arco di un esercizio contabile e dei quali l’imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., n. 24779/15)”.
Nel caso di specie per i giudici del palazzaccio la CTR dalla motivazione della sentenza impugnata è risultato agevole desumere che l’attività principale della società ricorrente (poi incorporata) afferiva alla locazione di immobili, “sicché se ne deve inferire che: gli immobili oggetto dell’attività della società fossero idonei a produrre reddito autonomo”.
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