La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6836 del 16 marzo 2017 intervenendo in tema di bancarotta ha ribadito il principio che l’espropriazione degli immobili di proprietà di terzi, a seguito di conversione del sequestro penale in pignoramento, è subordinata alla conclusione dell’azione revocatoria.  Per cui il giudizio di opposizione all’esecuzione di terzi, che aveva acquisito il bene a titolo oneroso dal debitore, non può essere sospeso in attesa della definizione del concomitante giudizio per azione revocatoria introdotto dal creditore.

La vicenda ha riguardato un impresa collettiva che veniva sottoposta a procedure concorsuali e nei confronti dell’amministratore era stato disposto un provvedimento di sequestro conservativo che aveva ad oggetto anche alcuni immobili intestati alla moglie ed ai figli. Successivamente alla sentenza di condanna dell’amministratore della società fallita condannato anche al risarcimento del danno in favore del fallimento che si era costituito parte civile.
Con la condanna dell’imputato il sequestro conservativo veniva convertito in pignoramento, il fallimento depositava istanza di vendita dei beni. I fili e la moglie proponevano opposizione  all’esecuzione. Il giudice riteneva che il titolo esecutivo in forza del quale si era avuta la conversione del sequestro in pignoramento fosse la sentenza penale di condanna dell’imputato al risarcimento del danno.
I ricorrenti promuovevano ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale adito.
Gli Ermellini, accolgono il ricorso, hanno ribadito il principio di diritto secondo cui nel caso in cui sia stato disposto, ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen., un sequestro conservativo penale di beni di terzi, acquirenti a titolo oneroso dall’imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perché la conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell’art. 320 cod. proc. pen. possa dare luogo (in forza della sentenza penale di condanna) ad un’azione esecutiva per espropriazione degli immobili dei terzi, è necessario che l’alienazione sia stata previamente revocata ai sensi degli artt. 2901 e seg. cod. civ.”
Per cui l’azione revocatoria è pregiudiziale non al giudizio di opposizione all’esecuzione, bensì all’azione esecutiva, in quanto condizione di esercizio della stessa nei confronti dei terzi proprietari ex artt. 602 e ss. c.p.c.