Lo Spesomentro, istituito dall’articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall’art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012 n. 16, prevede l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini d’Iva effettuate nel corso dell’anno precedente all’Agenzia delle Entrate.
Scade il 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile ed il 20 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrali l’invio telematico del cosiddetto “spesometro” concernente le il riepilogo delle operazioni attive e/o passive soggette all’obbligo di fatturazione relative alle registrazione eseguite nell’anno 2016, indipendentemente dall’importo. Per l’invio va utilizzando il “Modello Polivalente”.
Le operazioni che non sono soggette all’obbligo di fatturazione ma certificate mediante scontrini o ricevute fiscali che vanno comunicate solo se l’importo, comprensivo di IVA, supera euro 3.600.
Le operazioni che vanno comunicate sono:
- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – clienti;
- Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta – fornitori;
- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Sono escluse da obbligo di comunicazione Spesometro le operazioni effettuate nell’anno precedente che hanno riguardato:
- Importazioni;
- Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72;
- Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).
Come è noto questo è l’ultimo invio con cadenza annuale, in base alle recenti modifiche normative a partire dal 2017 è cambiata la periodicità dell’adempimento: per il solo 2017 l’adempimento sarà semestrale, dal 2018 dovrebbe diventare trimestrale.
I soggetti interessati all’invio telematico dello spesometro annuale riguarda tutti i titolare di Partita IVA:
- Società di persone.
- Società di fatto che esercitano attività commerciale.
- Società di capitali.
- Società consortili.
- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali.
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata.
- Imprese familiari ed aziende coniugali.
- Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.
- Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale.
- Società estere rappresentate in Italia.
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA.
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive.
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del 30.05.2011.
- Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi.
- Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.
- A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno.
- Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Per alcuni operatori vi è l’esclusione quali ad esempio:
- i forfettari che sono esonerati dalla comunicazione polivalente
- i medici e i soggetti obbligati a comunicare le operazioni al portale del sistema tessera sanitaria,
- la pubblica amministrazione, per i soggetti che già dal 1° gennaio 2015 si sono avvalsi della facoltà di trasmettere on line all’Agenzia delle entrate, con cadenza giornaliera, i dati degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi.
- Non residenti con stabile organizzazione in Italia
Infine si precisa che il modello polivalente accoglie altre tipologie di operazioni, quali quelle effettuate con operatori residenti in paesi black list e gli acquisti da San Marino.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per i soggetti che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) sono sanzionati con una sanzione amministrativa contenuta nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 2.065,00.
E’ possibile sanare eventuali violazioni e ritardi ricorrendo all’istituto del ravvedimento Spesometro che prevede la sanzione:
- ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro);
- in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata.
Pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
Per eseguire il versamento della sanzione occorre utilizzare il modello F24 con codice tributo 8911.
Contestualmente al pagamento viene consentito la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e/o sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.
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