La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6676 del 15 marzo 2017 intervenendo in tema di notifica degli avvisi di accertamento ha affermato che il messo, nel caso di trasferimento del contribuente, è obbligato, prima di depositare l’atto presso la casa comunale, a ricercare il contribuente nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale, pena la nullità della notifica.
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui era stata notificato un avviso di accertamento con affissione alla casa comunale senza che il messo avesse proceduto alla verifica del nuovo indirizzo del contribuente. La contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria che in entrambi i gradi aveva accolto le doglianze della ricorrente annullando la cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento di cui i giudici hanno accertato l’invalidità della notifica accogliendo l’eccezione relativa alla violazione dell’articolo 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/73, considerato che il messo notificatore, accertato l’assenza della contribuente nel luogo di residenza, prima di procedere all’affissione dell’atto presso la casa comunale, avrebbe dovuto espletare gli opportuni accertamenti anagrafici. La contribuente, trasferitasi momentaneamente della propria dimora, rimanendo all’interno dello stesso Comune, non era venuta a conoscenza di un accertamento ai fini IRPEF, che è poi divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione.
Per l’Amministrazione finanziaria il messo notificatore, il quale recatosi nel domicilio fiscale della contribuente e constatato che la stessa si era trasferita in luogo non identificato, aveva legittimamente proceduto al deposito di copia dell’atto nella casa comunale e all’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune stesso, senza aver provveduto alla spedizione di raccomandata. Infatti la lett. e) del primo comma dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.”
L’Amministrazione fiscale avverso la decisione della CTR propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia ritenendo corretta la tesi del Giudice della CTR, poichè nel caso di specie trova appliczione il principio in base al quale “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va eseguita secondo la disciplina di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, ma a tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il detto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (tra altre, Cass. nn. 14030 2011, 16696 del 2013, 24260 del 2014, 8630 del 2015).”