CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5181 del 28 febbraio 2017

deducibili i costi in presenza di elementi certi e precisi

Massima: 

L’art. 109, comma 4, del TUIR ammette in deduzione le spese afferenti i ricavi «se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi»; l’onere della prova circa la sussistenza di tali elementi incombe al contribuente. Nel caso controverso, emerge come il giudice del gravame abbia ritenuto assolto detto onere, sul rilievo che le spese di veicoli aziendali, carburanti e pedaggi, erano state «sicuramente sostenute per lo svolgimento dell’attività e la produzione del reddito» e che esse erano stimabili in linea con i valori dell’esercizio precedente.

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di F. A., esercente attività di trasporto conto terzi, la Commissione tributaria provinciale di Brescia annullava parzialmente gli avvisi di accertamento per la rettifica del di lui reddito d’impresa degli anni d’imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice sulla deducibilità dei costi dei veicoli aziendali. L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo. L’A. resta intimato.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima la deduzione di un costo non documentato.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 109, comma 4, TUIR ammette in deduzione le spese afferenti i ricavi «se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi»; l’onere della prova circa la sussistenza di tali elementi incombe al contribuente (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4218, Rv. 587312; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3305, Rv. 606697). Il giudice del gravame ha ritenuto detto onere assolto, sul rilievo che le spese di veicoli aziendali, carburanti e pedaggi, erano state «sicuramente sostenute per lo svolgimento dell’attività e la produzione del reddito» e che esse erano stimabili in linea con i valori dell’esercizio precedente. Dunque, il giudice territoriale ha osservato ed applicato la previsione normativa sulla «certezza» e «precisione» quali requisiti di deducibilità del costo, ritenendoli sussistere in componenti negativi (oneri di gestione dei veicoli) sicuramente afferenti ai ricavi per tipo di attività (trasporti conto terzi); e qualificando la relativa incidenza in termini di continuità (esercizio su esercizio).

La motivazione è rimasta immune da specifiche censure.

3. Il ricorso deve essere rigettato, senza disposizione alcuna sulle spese processuali, in difetto di costituzione dell’intimato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.