La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5181 del 28 febbraio 2017 intervenendo in tema di accertamenti fiscali ha affermato che “Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.
La vicenda ha visto protagonista un imprenditore esercente attività di trasporto conto terzi a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui disconosceva la deducibilità dei costi, non documentati, per i veicoli aziendali. Il contribuente impugnava gli atti impositivi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di merito accoglievano parzialmente le doglianze del ricorrente ed in particolare riconoscendo la deducibilità dei costi inerenti i mezzi di trasporto (carburanti e pedaggi) dell’impresa. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP in secondo grado. I giudici della Commissione Tributaria Regionale confermarono la ratio della decisione di primo grado ritenendo che le spese erano state “sicuramente sostenute per lo svolgimento dell’attività e la produzione del reddito” e che esse erano stimabili in linea con i valori dell’esercizio precedente. Ciò per la caratteristica dell’attività del contribuente, trasportatore per conto terzi.
Il Fisco propose ricorso in cassazione contro la sentenza della CTR basandolo su un unico motivo. La Corte Suprema rigetta il ricorso dell’Agenzia sulla base del disposto del comma 4 dell’articolo 109 del TUIR contenente le “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
I giudici di legittimità confermano il principio secondo cui l’onere della prova circa la sussistenza della certezza e della precisione del costo grava sul contribuente (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4218, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3305). Ritenendo sufficientemente motivata la conclusione del giudice di appello che porta a valutare che tali componenti negativi del reddito di impresa siano sicuramente riconducibili ai ricavi derivanti dall’attività.