La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5190 del 28 febbraio 2017 ricorda che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso.

Nel caso esaminato un contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un accertamento induttivo a seguito della vendita di tredici beni immobile, per il fisco  il corrispettivo dichiarato dalla società era inferiore a quello reale. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici riducevano l’importo accertato ritenendo corretto l’operato dellAmministrazione finanziaria per i soli immobili venduti con il mutuo determinando il valore della cessione pari all’importo del mutuo. La Commissione Tributaria Regionale in riforma della decisione della CTP, invece, prendeva in considerazione i soli immobili per i quali era stata redatta una perizia da parte di un istituto di credito.

La società avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini accolgono solo la prima doglianza del contribuente. Infatti per i giudici di legittimità confermare il principio di diritto secondo cui “solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso” (Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 24611 del 2014; Cass. n. 11935 del 2012).

Il predetto potere di indagine deve esercitarsi sempre entro i vincoli posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario. Ciò anche per la connotazione del giudizio come “impugnazione”: il quale avvalora il vincolo a cui il giudice deve attenersi ai soli motivi di censura dell’atto impugnato fatti valere dalle parti.

Per cui non è quindi ammissibile che il giudice tributario, nel valutare i mezzi di prova di cui dispone, superi i limiti dell’accertamento tracciati dall’amministrazione.