CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21980 del 28 ottobre 2015
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di un controllo compiuto da propri funzionari, l’Ufficio di Milano 4 dell’Agenzia delle Entrate notificava alla ALPHA-J s.r.l. tre distinti atti di contestazione, a mezzo dei quali irrogava le sanzioni previste dall’art. 9. D.lg. 471/97 per l’irregolare compilazione delle fatture da essa emesse nei confronti del BETA-J s.p.a. negli anni 2001, 2002 e 2003, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite”. La CTR Lombardia – avanti alla quale l’ufficio aveva opposto la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente – rigettava il gravame ritenendo che, sebbene si dovesse rilevare “l’estrema genericità ed ampiezza della casistica relativa alle prestazioni effettuate”, proprio in funzione di questa caratteristica andavano ritenute “accettabili” le ragioni addotte secondo cui, trattandosi di collaborazioni correnti in molti anni, la descrizione poteva anche ricomprendere quelle effettivamente prestate nei vari periodi e pertanto quelle prestate negli anni 2001, 2002 e 2003. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dall’Agenzia delle Entrate con un ricorso basata su due motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente si duole ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. dell’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello nell’applicazione dell’art. 21, comma secondo, lett. b) – rectius n. 2 – D.P.R. 633/72, vigente ratione temporis, e ciò in ragione di quanto dal medesimo affermato, posto che la soprascritta descrizione delle prestazioni recata dalle fatture esaminate “non può considerarsi regolare” ai sensi della norma richiamata “data l’estrema genericità delle indicazioni” che vi figurano.
2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza determina l’assorbimento del secondo motivo, a mezzo del quale la ricorrente intende far valere per gli effetti dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione adottata del provvedimento impugnato, atteso che “una volta riscontrata la genericità ed ampiezza del contenuto delle fatture, i secondi giudici, a norma dell’art. 21, comma secondo, lett b) – rectius n. 2 -, D.P.R. 633/72 avrebbero dovuto riconoscerne anche la difformità alla legge e, pertanto, confermare le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate”.
2.3. Quanto al motivo accolto, com’è noto le prescrizioni recate dall’art. 21, comma secondo, n. 2 D.P.R. 633/72 sotto l’intitolazione “Fatturazione delle operazioni” (“Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: … 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) rispondono ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionale; a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria e, segnatamente, in questa ottica, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione; da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità. Va da sé, dunque, che un’indicazione generica dell’operazione fatturata – che, come nella specie, accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) – non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, sicché è conseguentemente errato il diverso convincimento espresso dal giudice di appello, a cui non fa peraltro scudo il fatto che le parti interessate fossero in relazione d’affari da “molti anni”, il rilievo valorizzando invero un profilo del tutto estraneo alla qualificazione normativa della vicenda.
3. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il secondo.
La conseguente cassazione della sentenza che ne deriva, non rendendo necessario procedere ad altri accertamenti di fatto, giustifica la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c. rigettandosi perciò il ricorso introduttivo.
4. Le spese seguono la soccombenza in questo giudizio, mentre possono essere compensate per i gradi di merito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 1000,00=, oltre alle somme prenotate a debito e compensa le spese dei giudizi di merito.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno 22.9.2015
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2015