Il principio OIC 24 e l’articolo 2424 del c.c. stabiliscono le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali nella voce BI.
Per l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali, il principio OIC 24, stabilisce le condizioni e la tipologia di immobilizzazioni immateriale considerata; esse possono difatti suddividersi tra:
- beni immateriali,
- avviamento,
- oneri pluriennali,
- immobilizzazioni immateriali in corso,
- acconti.
Il principio OIC 24 statuisce che i beni immateriali vanno individualmente identificabili. A tal iopo è necessario che i beni immateriali devono poter essere separati o scorporati, venduti, trasferiti, dati in licenza o in affitto ovvero scambiati, oppure possono derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali. Come per esempio per i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.
Per l’avviamento, che costituisce la capacità dell’azienda di produrre utili attraverso la combinazione di specifici fattori che sebbene acquisiti a titolo oneroso non hanno un valore autonomo, può essere rappresentato dall’incremento di valore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in forza della efficiente capacità di organizzare le risorse.
Per quel che concerne gli oneri pluriennali che consistono in costi sostenuti dall’azienda che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ossia in quello in cui sono sostenuti. Le loro caratteristiche sono difficilmente determinabili. Alcuni esempio di oneri pluriennali:
- i costi di impianto e di ampliamento,
- i costi di sviluppo e
- gli altri costi con caratteristica di onere
Per taluni costi, di cui risulta difficile la identificazione, la capitalizzazione potrà verificarsi solo quando si siano verificate le seguenti condizioni desumibili dalla lettura dell’OIC 24:
- reale sostenimento,
- carattere straordinario,
- congruenza,
- rapporto causa-effetto tra i costi in questione e beneficio atteso,
- utilità pluriennale risultante da un piano economico della società.
Per la società la capitalizzazione può rappresentare:
- un obbligo,
- una facoltà,
- un divieto.
Il primo caso si verifica in merito ai beni immateriali assoggettati a tutela giuridica e all’avviamento, il secondo per gli oneri pluriennali con caratteristiche di aleatorietà, il terzo caso si manifesta qualora l’azienda volesse capitalizzare oneri pluriennali non esplicitamente previsti dalla legge.
Per l’iscrizione in stato patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e dell’avviamento è necessario, in base al contenuto del comma 5 dell’articolo 2426 del cod. civ., il consenso del collegio sindacale nei casi in cui sia istituito.
Per quel che concerne il valore da indicare in bilancio delle immobilizzazioni immateriali le disposizioni vigenti statuiscono che esse vanno indicate al costo di acquisto o di produzione, in ogni caso, il valore di iscrizione non può essere superiore al valore recuperabile ovvero al valore di realizzo dei beni attraverso la vendita sul mercato.
Il costo civilistico da ammortizzare è costituito dal costo di acquisto. In particolare in caso di acquisto il costo è determinato come segue: costo di acquisto dal fornitore + oneri accessori + interessi passivi.
Gli interessi passivi che concorrono alla sommatoria sono sia quelli relativi ai prestiti contratti per l’acquisto che quelli relativi alla loro fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile.
In caso di fabbricazione, invece, il costo di acquisto è determinato come segue: costi diretti + interessi passivi.
I costi diretti sono rappresentati, per esempio, dai costi per le prestazioni dei dipendenti, i consumi e le utenze. Quanto agli interessi, sono sommabili sia quelli maturati sui prestiti contratti per l’acquisizione dei fattori produttivi che quelli relativi alla fabbricazione. Chiaramente i costi che possono concorrere alla determinazione del costo di fabbricazione sono solo quelli sostenuti fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile.