Tribunale di Latina sentenza n. n. 366 del 20 febbraio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
1a SEZ. CIV.
il giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n.3589/2005 e, vertenti
TRA
DIMASI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Aprilia, Via del Commercio, n. 9, presso
lo studio dell’avv. Sonia Dimasi, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce
all’atto di citazione
– attore –
E
OLEIFICI DEL TIRRENO s.r.l., in persona del legale rappresentantepro-tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via Eroi del Lavoro, n. 12, presso lo studio dell’avv. Fabio Rossiche la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta
– convenuta–
D.P. LUBRIFICANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Latina, Via Eroi del Lavoro, n. 12, presso lo studio dell’avv. Fabio Rossi che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta
– terza intervenuta –
Oggetto:usucapione
Conclusioni: all’udienza del 28 luglio 2016 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai relativi atti di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l’atto introduttivo del presente giudizio Antonio Dimasi conveniva innanzi all’intestato Ufficio la Oleifici del Tirreno s.pa.,proponendo domanda di usucapione con riguardo ad un terreno di 300 mq censito al foglio 99 part. 54 e 32 e al foglio 100 part. 115. In particolare, l’attore rappresentava di coltivare tale fondo, confinante con la propria abitazione dal 1970, e rappresentava di aver provveduto da allora a recintarlo.
Si costituiva la società convenuta la quale, dopo aver rappresentato di aver acquistato i fondi oggetto della domanda, unitamente ad altri terreni da tali signori Palombo, contestava la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, osservava che l’attore non poteva aver posseduto i fondi oggetto della richiesta di usucapione in quanto su di essi insistevano i fabbricati adibiti a stabilimento per l’attività di raffinazione di olii alimentari in uso ad essa convenuta.
Con comparsa depositata in data 25.10.2010 interveniva in giudizio la D.P. Lubrificanti s.r.l. che aveva acquistato i terreni oggetto di giudizio dalla Oleifici del Tirreno s.p.a. in concordato preventivo. In particolare, la D.P. Lubrificanti s.r.l. reiterava le difese svolte dalla propria dante causa chiedendo il rigetto della domanda di usucapione.
- Esposto il contenuto delle domande e delle difese svolte dalle parti si osserva che il ctu nominato in corso di giudizio ha provveduto, con apposito rilievo, ad individuare i terreni occupati da parte attrice, che costituiscono delle porzioni di più vasti appezzamenti. In particolare, come ha riscontrato il ctu si tratta di un’area di 8 mq del fondo censito al foglio 99 part. 54, di un’area di 63 mq del terreno censito al foglio 99 part. 32 e di una porzione di 29 mq del terreno censito al foglio 100 part. 237. Dall’esame dell’elaborato peritale si evince che il ctu ha proceduto al frazionamento dell’aree come sopra individuate così che le porzioni di terreno occupate dall’attore hanno assunto i seguenti identificativi catastali: l’area di mq 29 parte del terreno censito al foglio 100 part. 237, derivante anche dalla part. 115 come da visura catastale in atti, risulta censito al foglio 100 part. 1170, l’area di 63 mq del terreno censito al foglio 99 part. 32 risulta censita al foglio 99 part. 345.
Ciò posto si osserva che la parte istante all’udienza del 5 luglio 2016 ha limitato la propria domanda a tali aree insistendo nella richiesta di usucapione “con esclusivo riguardo ai beni censiti al foglio 99 part. 345 e al foglio 100 part. 1170”.
- Premesso, quindi, che dalle risultanze istruttorie si evince che i fondi censiti al foglio 99 part. 32 e al foglio 100 part. 115 di proprietà di Antonio Palombo, Zannoni Renzo e Luigi Fantin, in forza di atto di assegnazione trascritto il 15.01.1986, sono stati trasferiti alla Oleifici del Tirreno s.p.a. con atto trascritto il 20.10.1988 e sono, successivamente, divenuti di proprietà della D.P. Lubrificanti s.r.l. in forza di decreto di trasferimento trascritto il 23.10.2008, si osserva che dalle risultanze istruttorie è emerso che la porzione di tali terreni oggetto della domanda di usucapione da oltre un ventennio è posseduta uti dominus dal Dimasi. In particolare, l’attore ha provveduto a recintare l’area in questione, di fatto annettendola alla propria abitazione e ha provveduto ad utilizzarla, coltivandola e realizzandovi delle baracche (cfr. deposizioni rese all’udienza del 21.01.2010 dal teste Rosario Folco il quale ha riferito di conoscere l’attore da 35 anni e che ha confermato che da allora esistono sull’area di cui discute delle baracche che vengono utilizzate dal Dimasi come ricovero per gli animali e deposito per gli attrezzi, dal teste Albino Longo il quale ha confermato il possesso esercitato dall’attore, precisando di conoscerlo da 37 anni nonché deposizioni rese all’udienza del 26.10.2010 dal teste Damiano Rullo il quale, dopo aver precisato di frequentare la casa dell’attore dal 1980, ha riferito che da allora il Dimasi ha sempre coltivato il terreno oggetto di giudizio nonché dichiarazioni rese a tale medesima udienza dal teste Mario Eramo che ha riferito di aver visto il fondo recintato nello stato in cui ad oggi si trova dal 1979). Deve dunque ritenersi provato il possesso ultraventennale vantato dall’attore senza che a diverse conclusioni possa giungersi in ragione della deposizione resa dal teste di parte convenuta, Pasquale Gallo, il quale ha riferito che il terreno di proprietà di parte convenuta è occupato da uno stabilimento industriale realizzato nel 1976 (cfr. deposizione resa all’udienza del 21.01.2010).
Al riguardo deve, infatti, considerarsi che il terreno appartenente alla convenuta è un fondo di ampie dimensioni, occupato in gran parte dallo stabilimento di proprietà della medesima convenuta, e solo per una ridotta porzione annesso all’abitazione del Dimasi e da questi coltivato così che non vi è alcuna incompatibilità nelle deposizioni rese dai testi escussi, essendosi il teste riferito alla più vasta porzione di fondo occupata dallo stabilimento industriale di cui ha, peraltro, curato la progettazione e la direzione lavori.
Le convergenti deposizioni dei testi citati dall’attore provano, invece, il possesso esercitato da quest’ultimo che non può considerarsi clandestino, attese le attività esercitate, coltivazione del fondo e realizzazione di baracche, oggettivamente percepibili all’esterno, e che deve ritenersi sorretto dall’animus possidendi, quale emerge univocamente dal fatto che l’attore, recintando la porzione di fondo occupata e annettendola alla sua abitazione, ha espresso l’inequivoca intenzione di possedere il bene come titolare.
- Va dunque accolta la domanda di usucapione e, tenuto conto della precisazione resa dall’attore all’udienza del 5 luglio 2016, va accertato l’intervenuto acquisto per usucapione da parte del Dimasi del terreno censito al foglio 99 part. 345 e al foglio 100 part. 1170, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
- La natura delle questioni trattate, considerata anche la peculiarità della situazione riscontrata nel caso di specie, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
Per gli stessi motivi le spese di ctu vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
- accerta l’intervenuto acquisto per usucapione da parte di Antonio Dimasi del terreno, sito in
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Latina, 10.01.2017
Il Giudice
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