La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7523 del 23 marzo 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che è lecito minacciare il dipendente di licenziamento qualora lo stesso non presenti spontaneamente le proprie dimissioni.

La vicenda ha visto protagonista una dipendente di un istituto di credito che aveva effettuato una serie di sottrazioni di capitale a scapito dei clienti della banca ed una volta scoperto tali attività illecite, la banca anche per evitare pubblicità negativa per l’istituto creditizio, la pone davanti a due possibili soluzioni. La prima è quella di presentare le proprie dimissioni ed evitando in tal modo evitare di compromettere il suo futuro lavorativo. La secondo alternativa era rappresentata dal licenziamento in tronco giustificato dalle sue attività illecite che avrebbero inciso negativamente sul futuro del dipendente. La dipendente, dopo aver scelto di presentare le sue dimissioni, decide di impugnare la propria stessa scelta, sostenendo di essere stato ricattato dalla propria azienda.

Il Tribunale adito rigetta il ricorso della dipendente di annullamento per violenza morale delle dimissioni rassegnate, condannandola al pagamento di una ingente somma per il danno arrecato alla banca, anche la Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado è puntualizzava che vi era totale assenza della violenza morale denunciata, ma soltanto sotto la minaccia di un licenziamento per giusta causa e di un’azione risarcitoria della banca, plausibili per la gravità dei fatti compiuti.

La dipendente impugna la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Per i giudici di legittimità il ricorso e inammissibile. In particolare per la Corte quando l’azienda costringe il lavoratore a dimettersi e lo fa come alternativa a un sicuro licenziamento per giusta causa, le dimissioni non possono essere impugnate. Gli Ermellini confermano il principio di diritto secondo cui “le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica: con accertamento da parte del giudice di merito incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, risolvendosi in un giudizio di fatto (Cass. 20 luglio 2015, n. 15161; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.18 agosto 2004, n. 16179). Infine, occorre pure tenere conto (e ciò in riferimento anche agli altri due mezzi) della limitata devoluzione, per effetto del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, con esclusione della sua integrazione con elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439)”.

Per cui per i giudici della Corte Suprema minacciare di licenziamento per giusta causa un dipendente che non accetta di dimettersi spontaneamente è illecito solo se c’è una coazione psicologica sul lavoratore, ossia quando c’è una condotta intimidatoria oggettivamente ingiusta. In tal caso è possibile ottenere l’annullamento delle dimissioni per violenza morale dell’atto di recesso spontaneo. Se invece il dipendente ha effettivamente commesso un illecito disciplinare che è passibile di licenziamento in tronco, allora l’alternativa non costituisce una minaccia ma un semplice espediente per consentire al lavoratore di non “perdere la faccia” dinanzi ai colleghi e ai clienti.