La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6929 del 17 marzo 2017 intervenendo in tema di accertamento analitico-induttivo ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva qualificato l’accertamento come analitico-induttivo e non già come induttivo, come pretendeva l’Agenzia. Lo si evince dal riferimento alla lettera d) del 1° comma dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, che il giudice d’appello giustappone alla metodologia di accertamento analitico previsto dalle precedenti lettere a), b) e c), nonché dal richiamo della necessità che siano addotte presunzioni gravi, precise e concordanti, chiamate a sostenere l’accertamento analitico-induttivo e non già quello induttivo, per il quale sono sufficienti le cc.d.d. presunzioni super semplici.
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto del Contribuente gli Uffici sono obbligati a motivare gli atti impositivi con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Il contenuto dell’articolo 42 del DPR 600/73 impone espressamente di indicare quali degli articoli sull’accertamento siano stati applicati.
Molto spesso l’indicazione normativi sono molto generici e, in tale contesto, la prova per presunzioni diviene un passe-partout valido per tutte le evenienze. Con una propensione a qualificare l’accertamento come induttivo anche quando induttivo non è per le migliori possibilità di movimento che questa tipologia consente.
Per cui anche in presenza di contabilità regolare la presunzione la scardina e si aprono le porte all’induttivo. Il secondo comma dell’articolo 39 dà facoltà di prescindere anche solo in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili. L’accertamento analitico-induttivo non trova applicazione per i soggetti che sono congrui e coerenti per gli studi di settore ed allora si ricorre all’induttivo puro e si scardina la preclusione.
Ma le regole dell’induttivo sono diverse da quelle del primo comma lett. d) dell’articolo 39. Ed ogni accertamento va giuridicamente qualificato in modo corretto. Con la conseguenza che, quando, come nel caso analizzato dalla Corte, si usa un induttivo puro per accertare un maggior corrispettivo dalla vendita di un autoveicolo, fa bene il Giudice di merito che riqualifica l’accertamento in linea con la norma correttamente applicabile (il primo comma lett. d), appunto). Con ciò ritenendo illegittimo l’accertamento che poggia su una sola presunzione semplice non qualificata.