CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2017, n. 7525

Lavoro – Malattia professionale – Configurabilità – Uso frequente dell’avvitatore per lavorare – Risarcimento del danno

Fatti di causa

1. Con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27.3.2013 veniva rigettato l’appello proposto da B.A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la domanda proposta dalla detta lavoratrice nei confronti della G.E.L.S. s.p.a. diretta al risarcimento del danno da malattia professionale (sindrome da tunnel carpale) pretesamente subito a causa dell’attività lavorativa svolta ex art. 2087 cod. civ.

2. Ricordato che il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza sin dal 1990 della malattia, tanto da avere subito nel 1991 un intervento chirurgico per cui era decorso il termine di prescrizione, la Corte di appello a fondamento della propria decisione, rigettata una eccezione di nullità della notifica del ricorso in appello, osservava che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione decennale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato divenendo obiettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento. Già la sentenza di primo grado aveva accertato che nel 1990 si erano avvertiti i sintomi del tunnel carpale; l’eventuale condotta omissiva del datore di lavoro era irrilevante ai fini della determinazione del decorso del termine prescrizionale. Infine la diagnosi della malattia (in connessione con l’uso frequente dell’avvitatore per lavorare) era avvenuta già nel 1990 e nel 1991 l’appellante era stata sottoposta a due interventi alle mani come risultava con evidenza dallo stesso ricorso introduttivo.

3. Per la cassazione propone ricorso la B. con un motivo corredato da memoria; resiste controparte con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e del D.P.R. n. 1124/1965 art. 112 comma primo, nonché l’omesso esame di punti decisivi e la carenza di motivazione. Non era possibile il collegamento tra il tunnel carpale e le movimentazioni compiute dalla lavoratrice alla catena di montaggio; solo nel 2004 era stata ascritta la malattia in questione tra quelle la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.

2. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto il decorso del termine prescrizionale è stato accertato dai Giudici di merito con motivazione congrua e logicamente coerente posto che è stato osservato che la stessa lavoratrice nel ricorso aveva sostenuto specificamente che i primi sintomi si erano manifestati nel 1990 tanto da indurre la B. a ben due interventi chirurgici nel 1991 e che i sintomi erano stati avvertiti in concomitanza con l’uso frequente da parte della B. del l’avvitatore per cui, usando dell’ordinaria diligenza, la stessa era in condizione di percepire il carattere professionale della malattia stessa. La circostanza per cui solo nel 2004 era stata ascritta la malattia in questione tra quelle la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (circostanza che non è stato comprovato essere mai stata dedotta in precedenza) non cambia comunque i termini del discorso trattandosi solo di una ricognizione dei casi di elevata probabilità di genesi lavorativa di alcune malattie. Pertanto l’accertamento della possibilità di cogliere, usando dell’ordinaria diligenza, sin dal 1990 il carattere professionale della malattia, come detto, è stato motivato congruamente e nel pieno rispetto dei criteri offerti dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre le censure appaiono di mero fatto e come tali inammissibili in questa sede, così come i vizi di motivazione sollevati non appaiono coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 applicabile ratione temporis.

3. Si deve quindi dichiarare inammissibile il proposto ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre spese generale al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.