MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 24 marzo 2017, n. 7
Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Articolo 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/15 – Proroga per il 2017
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (proroga e definizione di termini) ha previsto il finanziamento, per l’anno 2017, dell’intervento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.
Fermo restando quanto già indicato nella circolare n. 30 del 14.10.2016, alla quale si rimanda per tutti gli aspetti applicativi ivi trattati, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, si forniscono, di seguito, esclusivamente gli elementi distintivi che differenziano la misura per il 2017.
1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, per il 2017, è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell’arco temporale 2016 – 2017, si trovino, nel 2017, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
2. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017. A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, si ritiene che in presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione. Non sussistendo le difficoltà oggettive legate alla ristrettezza dei tempi riscontrate nella fase applicativa dell’istituto per il 2016, come argomentato nella circolare n. 35 del 15.11.2016, che ha rettificato ed integrato il punto 3) Durata del trattamento della circolare n. 30 del 14.10.2016, saranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31.12.2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e, naturalmente, con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017.
3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato nel limite di spesa di 117 milioni di euro per l’anno 2017; tale onere è a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, fermo restando il limite complessivo di spesa di 117 milioni di euro.
4. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse, le imprese possono, intanto, sottoscrivere gli accordi regionali e iniziare le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, la quale può, pertanto, procedere alla sottoscrizione degli accordi.
5. Nel caso in cui l’impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015. Dell’avvenuto invio al Servizio Ispettivo competente dovrà essere fornito adeguato riscontro in sede di presentazione dell’istanza.
Per quanto non espressamente indicato in questa circolare, si applicano le disposizioni della circolare n. 30 del 14.10.2016.
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