CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3713
Tributi – Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa – Rivendita e nuovo acquisto – Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale – Necessità del dato anagrafico e non meramente fattuale
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. L’Agenzia delle entrate deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte I, allegato A al DPR n. 131 del 1986”, per avere la C.T.R. – in fattispecie in cui alla rivendita in data 30/9/2009 dell’immobile acquistato con i benefici cd. “prima casa” era seguito in data 24/9/2010 l’acquisto di altro immobile parimenti sito in Milano, ove la contribuente non aveva formalmente trasferito la propria residenza – ritenuto sufficiente ad integrare la qualità di “abitazione principale” la produzione di documenti di spesa (utenze, spese condominiali) in luogo della certificazione anagrafica.
2. Il motivo, ammissibile in quanto non involgente (come assume la controricorrente) una questione di merito, è anche fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui il riferimento letterale dell’art. 1, nota 2 bis, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, al requisito della destinazione del nuovo immobile ad “abitazione principale” dell’acquirente, deve intendersi riferito, per ragioni di ordine logico e sistematico, al dato anagrafico – e non meramente fattuale – di residenza nel nuovo immobile, sito sempre in Milano (v. da ultimo Cass. nn. 13343/16, 8354/16, 18213/16, 2072/15, 2266/14; cfr. Cass. nn. 8377/01, 10027/01, 10151/02, 1173/08, 1530/12).
4. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, il quale va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 - Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10864 - I benefici fiscali "prima casa" di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al d:P.R. 26 aprile 1986, n.131, spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18939 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…