CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 882 del 19 gennaio 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA EX LEGGE N. 604/1954 – ADEMPIMENTI – CERTIFICATO DEFINITIVO ATTESTANTE LA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO – PRESENTAZIONE OLTRE IL TERMINE – DECADENZA DEL BENEFICIO
RITENUTO IN FATTO
P. F. propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali, previste dalla legge n. 604/1954, per non avere la contribuente provveduto alla presentazione del certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 stessa legge, nel termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita.
La contribuente, inoltre, avendo, comunque, provveduto al pagamento dell’importo portato dall’avviso ne chiedeva il rimborso, deducendo di avere prodotto la necessaria documentazione, anche se oltre il suddetto termine.
Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione Tributaria Provinciale ma la decisione, appellata dalla contribuente, è stata integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della contribuente al chiesto rimborso.
In particolare, il Giudice di appello – richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui la detta agevolazione va riconosciuta al contribuente che possieda e spenda la qualifica di coltivatore diretto già alla data dell’atto, restando irrilevante la mancata produzione del relativo certificato definitivo nel triennio (Cass.ord.2.5.2013 n. 10248) – ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente portasse a riconoscerle il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 604/1954.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.
P. F. non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge 604/1954 laddove la C.T.R. aveva ritenuto spettare l’agevolazione, oggetto di giudizio, al contribuente che possieda e spenda la qualifica di coltivatore diretto già alla data dell’atto, restando irrilevante la mancata produzione del relativo certificato definitivo nel triennio.
2. La censura è fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso” (Cass. n.ri 9159/10, 10406/11; id. n. 5349/2013; id n. 21980/2014).
3. La sentenza impugnata – la quale, peraltro, non si occupa dell’imputabilità del ritardo nell’allegazione del certificato- ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, discostandosi dai principi esposti.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, perché provveda al riesame adeguandosi ai superiori principi ed al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.
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