CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1461 del 27 gennaio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – NOTIFICA DEL RICORSO MEDIANTE SPEDIZIONE – TEMPESTIVITA’ DEL RICORSO – RILEVANZA DELLA DATA DI INVIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia Entrate contro s.r.l. “M. & O B. e A.” in liquidazione.
La CTR della Campania con sentenza 201/50/08 depositata il 20 ottobre 2008 ha, rigettando l’appello dell’Agenzia, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per Irpeg per il 1999.
La Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi fondati su violazione di legge e vizio motivazionale.
La contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 546/1992 e 12 D.Lgs. n. 218/1992.
Deduce in particolare che essendo stato il ricorso in primo grado inviato in busta e non in plico, non poteva tenersi conto della data di spedizione (tempestiva) bensì di quella della ricezione (tardiva).
Il motivo è infondato.
La normativa che prescrive la spedizione diretta del ricorso a mezzo di plico ha la evidente ragione di evitare ogni contestazione in ordine alla identità del ricorso, che potrebbe sorgere ove fosse spedito in busta chiusa, e ciò perché, dato il tipo di spedizione, mancherebbe la possibilità di certificarne l’identità.
Essendo questa la ratio, non appare possibile inferirne la deroga del generale principio che la tempestività di un invio (o notifica o simili) va rapportato all’invio e non alla ricezione, in mancanza di una contestazione della predetta identità.
Col secondo motivo la Agenzia deduce violazione degli artt. 66 comma 3 del TUIR e 2697 c.c. e omessa motivazione in ordine alla minusvalenza per crediti inesigibili.
Anche questo motivo è infondato.
La sentenza invero non afferma alcun principio di diritto contrastante a quanto sostenuto dall’ufficio in ordine all’onere della prova di crediti inesigibili, ma effettua un giudizio di fatto affermando che i crediti erano irrecuperabili “attesi i vari tentativi di recupero”.
Non sussiste pertanto neppure il denunziato vizio di violazione di legge od “omessa motivazione” in quanto, seppure sinteticamente la CTR ha motivato sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 10.000 omnicomprensivi.