CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2017, n. 9096
Tributi – Imposta di registro – Operazione elusiva – Conferimento immobile e cessione quote di partecipazione
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1. La S. soc. agric. a r.l. propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 36/11/13 dell’11 marzo 2013 con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate per imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale 2005. Ciò all’esito della riqualificazione (ex art. 20 d.P.R. 131/86) in termini di compravendita immobiliare del collegamento negoziale ravvisato tra l’atto 13 settembre 2005 di conferimento in essa ricorrente, da parte di M.A.C., di un terreno agricolo con fabbricato rurale, e la successiva cessione a terzi, rispettivamente in data 27 settembre 2005 e 24 aprile 2008, delle quote S. (da parte sia della M., sia di altri soci).
La commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che:
– S. avesse legittimazione passiva all’accertamento, in quanto soggetto titolare della proprietà del compendio immobiliare compravenduto con modalità sostanzialmente elusive;
– l’effettiva finalizzazione dell’operazione all’indebito pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale al valore dell’immobile conferito (818.000 euro) al netto del mutuo (800.000 euro) su di esso gravante, ex art. 50 d.P.R. 131/86, invece che in misura proporzionale al valore pieno dell’immobile agricolo compravenduto;
– la fondatezza della riqualificazione sulla base della concatenazione temporale degli atti; della sproporzione tra valore dell’immobile e valore della quota liberata; della regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se risultante da più pattuizioni non contestuali;
– il valore attribuito all’immobile nell’avviso di liquidazione fosse congruo, in quanto desunto dalla perizia di stima giurata allegata all’atto di conferimento, e pari a quello dichiarato dalle stesse parti. L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
2. La società ricorrente lamenta – ex art.360, 1 co. nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. – violazione di legge (art. 20 d.P.R. 131/86) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, come segue: 1. mancato rilievo della decadenza triennale ex art. 76, 2 co., d.P.R. 131/86, dovendosi qui avere riguardo, quale dies a quo, all’atto di conferimento e non all’ultima cessione di quote; 2. mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, dei presupposti della riqualificazione negoziale, non potendosi quest’ultima basare unicamente sulla concatenazione temporale tra conferimento di immobile e cessione delle quote sociali; 3. omesso esame i tali presupposti; 4. erronea affermazione del carattere antielusivo dell’articolo 20 d.P.R. 131/86; 5. violazione di quest’ultima norma mediante, non già interpretazione dell’atto sottoposto a registrazione, ma sua riqualificazione in virtù di asserito collegamento tra negozi diversi e di fonte extratestuale; 6. omesso rilievo della mancata preventiva instaurazione del contraddittorio con la società contribuente, come stabilito, per le operazioni elusive, dall’articolo 37 bis co. 4 d.P.R. 600/73; 7. erronea qualificazione in termini di abuso del diritto di un’operazione del tutto lecita; contraddistinta da effetti giuridici ed economici diversi rispetto a quella riqualificata (compravendita); finalizzata allo sviluppo edilizio dell’area conferita; 8. omesso rilievo della incongruità del valore accertato ex art.51 d.P.R. 131/86, in quanto comprensivo anche delle passività gravanti sull’immobile; 9. violazione del metodo di controllo del valore di cui all’articolo 52, 2 co. d.P.R. 131/86; 10. erronea affermazione di legittimazione passiva della società ricorrente, nonostante che l’asserita compravendita fosse intercorsa tra la conferente M. ed i terzi cessionari delle quote.
3. Il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine “lungo” di impugnazione di cui all’articolo 327 cod. proc. civ..
Si rileva infatti che: – trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4 luglio 2009 (impugnativa avanti alla CTP di avviso di liquidazione notificato il 29 novembre 2010) è qui applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, così abbreviato dalla legge 69/09 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. 6784/12; 14267/15); – la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata l’11 marzo 2013, con conseguente scadenza del semestre, tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, il 28 ottobre 2013 (lunedì); – il ricorso in esame è stato notificato mediante plico raccomandato consegnato all’ufficio postale di Bologna, per l’inoltro, in data 31 ottobre 2013.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in ipotesi di scadenza del termine di impugnazione durante il periodo feriale (come nella specie), il periodo di sospensione fa sì che esso riprenda a decorrere dal 16 settembre; ma non, ex novo, per l’intero arco temporale di 46 giorni (come mostra di aver calcolato parte ricorrente), bensì solo per la porzione residua ancora spettante al momento della sospensione. Altrimenti ragionando, verrebbe alla parte impugnante concesso un termine complessivamente più lungo di quello – decadenziale massimo – previsto dalla legge (sei mesi e quarantasei giorni).
Ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Nulla si dispone sulle spese, non avendo l’agenzia delle entrate svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso;
– v.to l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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