La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9941 del 19 aprile 2017 intervenendo in tema di accertamento sintetico ha affermato che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 9539 del 19/04/2013).”

La vicenda ha riguardato una contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento IRPEF con cui aveva rettificato i redditi dichiarati, con strumenti standardizzati,  dalla contribuente. Avverso tale atto impositivo veniva proposto, dalla contribuente, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non accoglievano le doglianze della ricorrente. La decisione dei giudici di prime cure fu impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che accolse il ricorso della contribuente, affermando la mancanza di elementi sicuri per poter accertare la presunta omissione indicata dall’Ufficio, in carenza di un’adeguata considerazione della situazione familiare evidenziata e documentata.

L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso secondo cui i giudici della CTR avrebbero erroneamente negato un automatismo nel calcolo del maggior reddito, attraverso la moltiplicazione tra i beni indice di capacità contributiva ed i coefficienti stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992.

I giudici di legittimità accogliendo anche il secondo motivo affermano, in merito ai termini di accertamento che “ai sensi dell’art. 43 comma 2° DPR n. 600/1973 l’omessa presentazione della dichiarazione consente la possibilità della notifica dell’avviso di accertamento “fino al quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”, senza deroghe costituite da motivazioni personali”