CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2017, n. 9811
Fallimento – Conferimento delega ad una banca per il versamento dell’imposta sui redditi – Delegante liberato – Debito d’imposta estinto
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti del Fallimento della s.r.l. A.D. per la cassazione della sentenza n. 75/45/11 con la quale la C.T.R. della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella opposta rilevando che la società appellante aveva dimostrato di aver delegato un istituto di credito al pagamento delle imposte in oggetto, con conseguente liberazione dall’obbligazione tributaria e nascita di una distinta obbligazione in capo all’istituto delegato.
Il Fallimento della società è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c., l’Agenzia delle Entrate sostiene il rapporto tra la società e l’istituto di credito non può interferire col diritto dell’erario di incassare il dovuto, configurandosi nella specie una delegatio solvendi in forza della quale il delegato è obbligato nei confronti del delegante al pagamento del debito senza che si determini l’estinzione dell’obbligazione del delegante nei confronti del delegatario.
La censura è infondata.
Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1148 del 2000, decidendo in tema di giurisdizione, hanno affermato che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell’imposta sui redditi prevista, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 576 del 1975 e successive integrazioni, dall’art. 13 della legge n. 751 del 1976 e dall’art. 5 della legge n. 657 del 1986, al pari dell’analoga delega per l’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 12 della I. n. 751 del 1976, è modalità di pagamento e pertanto libera il delegante, estinguendo il debito d’imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un’obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta.
Il collegio, in assenza di valide ragioni per discostarsene, ritiene di dare continuità al principio sopra esposto, mai sconfessato da successivi interventi delle sezioni unite, con la conseguenza che, non risultando contestata l’esistenza e la validità della delega di pagamento all’istituto di credito, il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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