La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 424/04/17 ha affermato che la notifica della cartella di pagamento è nulla qualora sia stata eseguita nei confronti del portiere dello stabile in cui risiede il contribuente senza l’invio a quest’ultimo della comunicazione di avvenuta notifica.
La vicenda ha riguardato un contribuente nei cui confronti l’Agente della riscossione aveva proceduto al fermo amministrati. Il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria. In particolare i giudici di appello hanno rilevato la consegna al portiere delle notifiche delle cartelle di pagamento in questione; di conseguenza, hanno accolto la domanda di annullamento del fermo perché soltanto per una delle notifiche era stata trasmessa al ricorrente la comunicazione prescritta dall’articolo 7 della L. n. 890 del 1982, come novellato nel 2008.
I giudici della CTR precisano che “l’agente postale deve consegnare il piego in mani proprie del destinatario. Se la consegna non può avvenire in mani del destinatario, essa può essere fatta a persona di famiglia che conviva con lui ovvero addetta alla casa o al suo servizio. Se mancano anche le persone cosi indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. In questi casi, sono le persone abilitate alla ricezione a dover sottoscrivere l’avviso di ricevimento. Ai sensi dell’art. 7 comma VI, legge 890/1982, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata: il comma in esame è stato introdotto dall’art. 36, comma 2-quater del dl 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Si tratta di un adempimento necessario ai fini del perfezionamento della notifica, in quanto garantisce, in capo al destinatario, la conoscenza legale del procedimento notificatorio. Dall’esame sistematico delle regole sin qui richiamate, emerge che è affetta da nullità la cartella di pagamento notificata da Equitalia, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario e a quest’ultimo non sia stata trasmessa l’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. CAN). In questi termini, si pronuncia la giurisprudenza anche recente (v. Commissione tributaria provinciale di Campobasso, sentenza del 1° febbraio 2016, n. 68) e anche quella conforme di questo Ufficio (v., cx multis, Ctr Lombardia, 14 febbraio 2014). Va osservato che questo indirizzo non incontra il favore di altra giurisprudenza, pure accolta in Cassazione”.