MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 marzo 2017
Allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), per il 2017
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell’art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata «sostegno per l’inclusione attiva» (SIA) dall’art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) «ASDI»: l’Assegno di disoccupazione, di cui all’art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;
e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Art. 2
SIA – Modificazioni al decreto 26 maggio 2016
1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l’accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l’anticipazione dell’erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»;
b) all’art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»;
c) all’art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;
d) all’art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;»;
e) all’art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;
f) all’art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), infine, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»;
g) all’art. 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»;
h) all’art. 5, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.»;
i) all’art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;
l) all’art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l’elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l’elenco».
Art. 3
Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA
1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l’anno 2017, di cui all’art. 2, sono individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all’art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà, come rideterminate per effetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro;
c) le risorse di cui all’art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro;
d) le risorse, non già finalizzate per il SIA dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro;
e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano già state erogate ovvero accantonate ai sensi dell’art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016.
Art. 4
ASDI
1. Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all’art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualità secondo le modalità di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Risorse finalizzate alla prosecuzione dell’ASDI
1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell’ASDI, di cui all’art. 4, sono individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all’art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall’art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonché da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019;
b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo povertà, stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo povertà a partire dall’anno 2018, al cui disaccantonamento si potrà procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell’andamento della spesa.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. L’incremento del beneficio di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per l’intera annualità del beneficio.
2. L’INPS può procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull’entrata in vigore dei nuovi criteri per l’accesso al SIA, definiti ai sensi dell’art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell’applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l’invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo povertà, annualità 2017.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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