COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bologna sentenza n. 717  del 17 marzo 2016

RISCOSSIONE – EMISSIONE DEL RUOLO STRAORDINARIO CON OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA – FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE – VALUTAZIONE INCOMBENTE SULL’A.F. – PROVA DELLA CARENZA DI GARANZIE IDONEE A SODDISFARE LA PRETESA FISCALE DEL CONTRIBUENTE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì depositato il 20/5/2014, omissis chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. (…), avente ad oggetto ruolo straordinario, emessa da Equitalia Centro spa con la quale era stata richiesta la riscossione delle imposte IRPEF, IRAP e IVA, per i periodi di imposta 2003-2006, per un importo totale di Euro.1.883.466,42.

Il ricorrente premetteva che la cartella riguardava la riscossione di maggiori imposte, oggetto di ruolo straordinario, accertate con atti, emessi a seguito di una verifica fiscale operata da militari della Guardia di Finanza sulla base delle cui risultanze l’Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto in via presuntiva che vi fossero i presupposti dello svolgimento di un’attività di impresa nell’ambito del settore finanziarlo non dichiarata al fisco, atti che erano stati tutti impugnati.

Deduceva quindi che il ruolo straordinario, privo di motivazione, era illegittimo perché emesso in difetto dei presupposti di legge ed in particolare che non sussisteva la situazione di fondato pericolo per la riscossione richiesta dall’art. 15 bis D.P.R. n. 602 del 1973 per l’emissione di ruoli straordinari fondati su accertamenti non definitivi.

Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Centro chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 397/14 del 4-18/12/2014, la CTP, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Equitalia, rigettava il ricorso osservando che l’ente impositore aveva motivato l’iscrizione a ruolo straordinario in ragione della situazione di “pericolo per la riscossione delle imposte sottratte all’imposizione attraverso l’omissione della dichiarazione dell’attività esercitata”; l’assenza di qualsiasi dichiarazione fiscale, nonostante lo svolgimento di una attività di impresa con il conseguimento di un profitto, costituiva, ad avviso della CTP, esplicazione sufficiente della scelta effettuata. Condannava il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio alla sola Agenzia delle Entrate.

Avverso tale sentenza interponeva appello il omissis deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la cartella era priva di motivazione quanto ai presupposti richiesti per l’iscrizione a ruolo straordinario: non era menzionato (e tantomeno provato) alcun concreto elemento indicativo della situazione di pericolo per la riscossione.

Equitalia Centro e l’Agenzia delle Entrate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che con la sentenza impugnata la CTP di Forlì ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia e l’appellante non ha proposto motivi specifici di impugnazione relativamente a tale questione, sulla quale, pertanto, si è pertanto formato il giudicato.

Ciò premesso, osserva la Commissione che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento dell’imposta, oltre che degli interessi e le sanzioni per l’intero importo, ai sensi degli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione (Cass. 20/5/2011 n. 11234).

La valutazione della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione richiesta dall’articolo 11 del D.P.R. n. 602 del 1973 spetta all’amministrazione finanziaria ma, secondo giurisprudenza che questa questa Commissione condivide, deve, sia pure sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta in relazione alle possibili conseguenze nei rapporti con il contribuente, ossia l’esigibilità dell’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se non definitivo (v. CTR Lombardia sentenza 57/01/2012; CTR Emilia Romagna, sez. 1, 18/2-22/3/2010 n. 31), con la precisazione che il provvedimento di iscrizione a ruolo successivo all’accertamento non può trovare la sua implicita motivazione in quest’ultimo. In altri termini, come osservato da questa CTR con la sopra citata sent. n. 31/2010, l’iscrizione nel ruolo straordinario deve essere sostenuta dalla prova che la situazione economica del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale, e pertanto della sussistenza del fondato il pericolo per la riscossione, in difetto del quale valgono le tutele previste dall’iscrizione frazionata a titolo provvisorio nei ruoli ordinari.

Come pure osservato in giurisprudenza (CTR Lombardia n. 57/2012 cit.), l’art. 7 dello Statuto del Contribuente, d’altro canto, impone di “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” e pertanto di esplicitare in questo caso – sia pure sinteticamente ma nell’atto portato a conoscenza del contribuente – la propria valutazione in ordine al pericolo per la riscossione, valutazione sulla cui fondatezza il contribuente ha certo diritto di chiedere il controllo giudiziale, in base ai principi costituzionali del diritto di difesa.

Né può farsi a meno di considerare che lo stesso tenore letterale dell’art. 11 c. 3 D.P.R. n. 602 del 1973, col richiamo alla fondatezza del pericolo, esclude l’assolutezza del potere discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla anticipazione della riscossione in caso di pericolo per la stessa.

Nel caso di specie, nella cartella oggetto di impugnazione l’iscrizione a ruolo straordinario di importi dovuti a titolo provvisorio in pendenza di ricorso è giustificata con il il rilievo che “si ravvisa pericolo per la riscossione delle imposte sottratte all’imposizione attraverso l’omissione della dichiarazione dell’attività esercitata”.

Tale motivazione, ad avviso di questa Commissione, è del tutto inidonea a giustificare l’iscrizione a molo straordinario in quanto non è indicativa di alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza di un concreto pericolo per la riscossione. Il fatto che il contribuente sia soggetto che ha omesso di dichiarare l’attività esercitata non è di per sé indicativo di concreto pericolo per la riscossione dovendosi avere riguardo, a tal fine, alla consistenza patrimoniale del contribuente o ad un suo eventuale comportamento concomitante o successivo alla verifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario. Nella fattispecie nulla è stato detto circa il patrimonio del omissis né in ordine ad eventuali condotte, successive all’accertamento, indicative di un intento volto ad eludere la riscossione.

L’appello deve pertanto essere accolto.

L’appellata Agenzia delle Entrate, in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare al omissis le spese di entrambi i gradi del giudizio. Devono invece essere compensate le spese relative al rapporto processuale tra Equitalia e il omissis (che, come si è osservato, non ha proposto appello avverso la declaratoria di difetto di legittimazione di Equitalia).

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna

in accoglimento dell’appello proposto da omissis e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella esattoriale n. (…) (emessa per IRPEF, IRAP e IVA relative ai imposta dal 2003 al 2006);

condanna l’Agenzia delle Entrate a rimborsare a omissis le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascun grado di giudizio;

dichiara compensate le spese di lite tra (…) ed Equitalia.