COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1711 sez. 34  del 24 marzo 2016

PROCESSO TRIBUTARIO – NON OPERATIVITA’ DELLA NOTIFICA DELL’APPELLO TRAMITE PEC IN LOMBARDIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti proposti da Q.G. avverso tre avvisi di accertamento sintetico (redditometro) IRPEF anni 2006, 2007 e 2008 sul presupposto che le impugnazioni fossero state proposte con posta prioritaria anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, cosa che non consente di rilevare la tempestività degli stessi rispetto al termine di cui all’art. 21 del D. Lgs. 546/92.

Appella il contribuente notificando tre separati ricorsi, uno per ciascun anno d’imposta, trasmettendoli all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano l a mezzo PEC, il 27.7.2015 rispettivamente alle ore 22:50: 26, 22:58:45 e 23:04:26 come da attestazioni allegate, censurando la sentenza impugnata ritenendo corretta la spedizione dei ricorsi a mezzo posta prioritaria in plico senza busta dal quale si evidenzia la data di spedizione e riportandosi, per il merito, a quanto dedotto in primo grado.

Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza e degli avvisi di accertamento.

Controdeduce l’Ufficio asserendo la correttezza della sentenza di prime cure ed eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato irritualmente a mezzo PEC.

Nel merito asserisce la correttezza del proprio operato sostenendo che il contribuente, cui incombeva l’onere non ha fornito adeguate prove documentali a sostegno del proprio assunto per vincere le presunzioni derivanti dal redditometro e segnatamente sulla fittizietà del contratto di locazione dell’immobile detenuto al 33% e sulle elargizioni provenienti dalla sua famiglia. Elargizioni da ritenersi inesistenti, attesa l’incapienza rispetto ai redditi da loro posseduti.

In data 3.3.2016 il contribuente deposita repliche alle controdeduzioni sostenendo la correttezza delle notifiche e nel merito ribadendo la carenza di motivazione, l’infondatezza e l’incostituzionalità della normativa relativa all’accertamento sintetico. Ribadisce che tutte le spese sono state sostenute dai suoi familiari presso i quali risiedeva. La locazione dell’appartamento detenuta al 33% era stata effettuata a titolo di amicizia e in buona fede per permettere a modelle di nazionalità estera di abitarvi atteso che le stesse si facevano carico di tutte le spese.

Conclude per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover dichiarare inammissibile l’appello in quanto notificato in modo difforme da quanto stabilisce il combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 20, commi l e 2, del D. Lgs. 546/92. La notifica a mezzo PEC, allo stato, non è ancora operativa, per cui l’appello all’Ufficio doveva essere notificato ai sensi della normativa vigente ratione temporis.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione dichiara inammissibile l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese che liquida in complessivi euro 1.000,00.