La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10636 del 2 maggio 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore ripreso dalla telecamera mentre ruba in quanto questo tipo di controllo sui dipendenti è lecito. Per la Corte Suprema il filmato può essere utilizzato contro di lui perché è una valida prova del reato. Pertanto, alla luce della sentenza in commento, non può essere considerata invasivo e lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori la telecamera volta ad evitare il rischio di furto, incidenti o altri episodi che potrebbero porre a rischio l’azienda, la produzione o gli stessi lavoratori.
La vicenda ha riguardato un dipendente che sorpreso e ripreso dalla telecamera a rubare sul posto di lavoro veniva licenziato. Il lavoratore impugnava il provvedimento dell’azienda con ricorso al Tribunale, i cui giudici ritenevano fondate le doglianze del lavoratore e dichiarando illegittimo il licenziamento. Avverso al decisione del giudice di prime cure l’azienda proponeva ricorso alla Corte di Appello che riformava la sentenza impugnata ritenendo legittimo il licenziamento del dipendente. In particolare accertando che il sistema di videosorveglianza, apposta dalla società di investigazione, integrava una ipotesi di cd. controllo difensivo occulto.
Il dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del dipendente ritenendo il licenziamento na sanzione più che legittima in quanto l’azienda è legittimata ad adottare «sistemi difensivi» senza bisogno di chiedere prima l’autorizzazione ai sindacati o trovare un accordo con i lavoratori stessi. Resta comunque l’obbligo di segnalare, con appositi cartelli ben visibili, la presenza delle telecamere.
Pertanto alla luce della sentenza in commento il datore che voglia montare un sistema di videosorveglianza non deve prima trovare l’accordo con i sindacati, ma può farlo in autonomia.
In particolare, per i giudici di legittimità, qualora il sistema di videosorveglianza se non particolarmente invasivo «l’adozione di strumenti di controllo a carattere “difensivo” non necessita del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione». Ed ancora, «l’esigenza di evitare il compimento di condotte illecite da parte dei dipendenti, non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore». Per tirare un colpo al cerchio e uno alla botte, contemperando i contrapposti interessi, la Cassazione è favorevole a una «tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi “occulti” [quelli cioè realizzati con telecamere di videosorveglianza], anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti».